FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 284/AA del 08/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GADDI – ASD EAGLES FUTSAL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Kevin GADDI, e della società ASD EAGLES FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Kevin GADDI, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Eagles Futsal, in violazione dell’art. 4, comma1del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività di collaborazione in favore della società ASD U.P. Reanese, anche come consulente di mercato, all’inizio della stagione sportiva 2025-2026, nei mesi di luglio ed agosto, fungendo anche da sponsor in favore della predetta società, pur non essendo inserito nell’organigramma della stessa e pur ricoprente l’incarico di presidente di altra società affiliata alla F.I.G.C.;

ASD EAGLES FUTSAL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio presidente sig. Gaddi Kevin, come sopra descritta ; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Kevin GADDI,

- Società ASD EAGLES FUTSAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Kevin GADDI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Kevin GADDI,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD EAGLES FUTSAL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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