FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 285/AA del 09/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PINCIROLI – FC PRO VERCELLI 1892

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 222 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Paolo PINCIROLI, e della società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo PINCIROLI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Oliver Gachewicz nonché per averne consentito e, comunque, non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Juniores Nazionale U19: Pro Vercelli – Ligorna del 12.2.2025, Ac Bra - Pro Vercelli del 15.2.2025, Pro Vercelli – Lavagnese 1919 del 22.2.2025, Chieri - Pro Vercelli del 1.3.2025, Pro Vercelli – Saluzzo del 8.3.2025, Cairese - Pro Vercelli del 29.3.2025; nonché ancora per aver consentito e, comunque, non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti era tesserato il sig. Paolo Pinciroli, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Oliver Gachewicz ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Paolo PINCIROLI,

- Società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ludovic Delechat;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PINCIROLI,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Nazionale Under 17 Serie C - Stagione sportiva 2025/2026 per la società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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