FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 287/AA del 09/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COMPRI – BELTRAMI – ASD MORAZZONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 230 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio COMPRI, Maurizio BELTRAMI e della società ASD MORAZZONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio COMPRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Morazzone, in violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso: - consentito, e comunque non impedito, che il sig. Maurizio Beltrami apponesse in data 1.4.2025 in calce alla richiesta di tesseramento del sig. Francesco Coppola quale allenatore della società dallo stesso rappresentata per la stagione sportiva 2024 - 2025 la firma apocrifa di tale tecnico; - sottoscritto la stessa richiesta di tesseramento del tecnico nella sua qualità di legale rappresentante della società A.S.D. Morazzone senza accertarsi della veridicità della sottoscrizione apposta per il tecnico;

Maurizio BELTRAMI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Morazzone, in violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 1.4.2025, compilato la richiesta di tesseramento per la A.S.D. Morazzone del sig. Francesco Coppola per la stagione sportiva 2024 - 2025, apponendo in calce alla stessa la firma non veridica di tale tecnico;

ASD MORAZZONE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Maurizio Compri ed il sig. Maurizio Beltrami;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Maurizio COMPRI,

- Sig. Maurizio BELTRAMI,

- Società ASD MORAZZONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Compri);

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio COMPRI,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio BELTRAMI,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MORAZZONE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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