FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 288/AA del 09/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TORO – FUSCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 176 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano TORO e Nicolò FUSCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano TORO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Atl. Calcio P.S. Elpidio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la S.S.D.A.R.L. Atl. Calcio P.S. Elpidio e senza informare la predetta società di appartenenza, collaborato alla realizzazione dell’evento denominato “Visit Stage”, svoltosi in data 27.6.2025 presso il campo sportivo della “Corva” di Porto Sant’Elpidio, individuando la location, presenziandovi, coinvolgendo attivamente in occasione dello stesso il sig. Nicolò Fusco, all’epoca dei fatti dirigente con funzione tecnica tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Atl. Calcio P.S. Elpidio, e inviando altresì la relativa locandina, anche per il tramite del figlio T.T., tra gli altri ai genitori dei calciatori minori L.Z., L.T., V.C., L.T., M.F., all’epoca tesserati per la medesima società S.S.D.A.R.L. Atl. Calcio P.S. Elpidio, calciatori che hanno poi preso parte all’evento;

Nicolò FUSCO, all’epoca dei fatti dirigente con funzione tecnica tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Atl. Calcio P.S. Elpidio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la S.S.D.A.R.L. Atl. Calcio P.S. Elpidio e senza informare la predetta società di appartenenza, partecipato attivamente, percependo anche un rimborso spese, all’evento denominato “Visit Stage”, svoltosi in data 27.6.2025 presso il campo sportivo della “Corva” di Porto Sant’Elpidio, al quale hanno altresì preso parte il tecnico sig. Stefano Toro e i calciatori minori L.Z., L.T., V.C., L.T., M.F., all’epoca tesserati per la medesima società S.S.D.A.R.L. Atl. Calcio P.S. Elpidio;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Stefano TORO,

- Sig. Nicolò FUSCO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Stefano TORO,

- 15 (quindici) giorni di inibizione e di squalifica per il Sig. Nicolò FUSCO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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