FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 289/AA del 09/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SANTI – US MASSESE 1919

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Giovanna SANTI, e della società US MASSESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanna SANTI, all’epoca dei fatti team manager tesserata per la società Massese 1919 S.S.D.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, prima della gara Massese 1919 - Tirrenia 1973 del 12.3.2025 valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciali non disputata per le avverse condizioni meteo, rivolto all’indirizzo del sig. Davide Lampitelli, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Massese 1919 S.S.D.R.L., espressioni offensive;

US MASSESE 1919, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Giovanna Santi; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig.ra Giovanna SANTI,

- Società US MASSESE 1919, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Gerini;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanna SANTI,

- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società US MASSESE 1919;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it