FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 310/AA del 19/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUSA – BERTOLDI – ASD ZANè 1391
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Amedeo BUSA, Antonio BERTOLDI e della società ASD ZANÈ 1391, avente ad oggetto la seguente condotta:
Amedeo BUSA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Zané 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 29 della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Allievi U 17 provinciali al sig. Antonio Bertoldi pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Antonio BERTOLDI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Zané 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 29 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Zanè 1931 militante nel campionato Allievi U 17 provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per aver pattuito un compenso di € 1.500,00 per lo svolgimento di tale incarico;
ASD ZANÈ 1391, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Amedeo BUSA,
- Sig. Antonio BERTOLDI,
- Società ASD ZANÈ 1391, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Amedeo BUSA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Amedeo BUSA,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio BERTOLDI,
- € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASD ZANÈ 1391;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
