FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 311/AA del 19/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SASSO – BUSA – ASD ZANè 1391

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200bis pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SASSO, Amedeo BUSA e della società ASD ZANÈ 1931, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SASSO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Zanè 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dagli artt. 23, comma 2, e 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento quale tecnico per la società A.S.D. Zanè 1931, svolto le attività afferenti ai tesseramenti di tecnici, dirigenti e calciatori per la menzionata società e per avere, con riferimento alla pratica di tesseramento del calciatore del sig. Antonio Bertoldi per la medesima società A.S.D. Zanè 1931, apposto materialmente la sottoscrizione apocrifa dello stesso sig. Antonio Bertoldi sulla “Richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” dell’11.10.2024, sulla “dichiarazione del calciatore” dell’11.10.2024, concernente la circostanza di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere, e sulla “dichiarazione di prestazione di natura volontaria per Calciatori dilettanti maggiorenni” dell’11.10.2024;

Amedeo BUSA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Zanè 1931, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito o non impedito che il sig. Andrea Sasso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento quale tecnico per la società A.S.D. Zanè 1931, svolgesse le attività afferenti ai tesseramenti di tecnici, dirigenti e calciatori per la menzionata società e che il predetto sig. Andrea Sasso, con riferimento alla pratica di tesseramento del calciatore sig. Antonio Bertoldi per la medesima società A.S.D. Zanè 1931, apponesse materialmente la sottoscrizione apocrifa dello stesso sig. Antonio Bertoldi sulla “Richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” dell’11.10.2024, sulla “dichiarazione del calciatore” dell’11.10.2024, concernente la circostanza di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere, e sulla “dichiarazione di prestazione di natura volontaria per Calciatori dilettanti maggiorenni” dell’11.10.2024;

ASD ZANÈ 1931, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Amedeo Busa e Andrea Sasso;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Andrea SASSO,

- Sig. Amedeo BUSA,

- Società ASD ZANÈ 1931, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Amedeo BUSA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Andrea SASSO,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Amedeo BUSA,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ZANÈ 1931;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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