FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 313/AA del 21/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STICCHI DAMIANI – U.S. LECCE S.p.A.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 525 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Saverio STICCHI DAMIANI, e della società U.S. LECCE S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
Saverio STICCHI DAMIANI, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, al termine della gara Cremonese vs Lecce disputata in data 07/12/2025 e valevole per la 14a giornata del Campionato Nazionale Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli arbitri che ebbero a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;
U.S. LECCE S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 23, comma 5, del C.G.S., per comportamento ascrivibile al Sig. Saverio Sticchi Damiani nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U.S. LECCE S.p.A.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Saverio STICCHI DAMIANI,
- Società U.S. LECCE S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sandro Mencucci;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Saverio STICCHI DAMIANI,
- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. LECCE S.p.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
