FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 314/AA del 23/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MOTOLO – BENNARDO – POLISPORTIVA CROPALATI ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 516 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emilio MOTOLO, Agostino BENNARDO e della società POLISPORTIVA CROPALATI ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Emilio MOTOLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Cropalati A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di una nota riportata in un “post” pubblicato sulla pagina della società denominata “Polisportiva Cropalati 1983” del social network “facebook” avente ad oggetto “Richiesta di non aver arbitri della sezione A.I.A. ROSSANO” datata 16.11.2025 ed inviata in data 18.11.2025 a mezzo posta elettronica dal proprio indirizzo e mail a quelli di titolarità del Comitato Regionale Calabria, della Delegazione Provinciale di Rossano e della sezione A.I.A. di Rossano, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri della sezione A.I.A. di Rossano;
Agostino BENNARDO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Polisportiva Cropalati A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso: - a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri associati alla sezione A.I.A. di Rossano, nonché dei designatori arbitrali e degli osservatori arbitrali della medesima sezione; - a mezzo di due commenti al “post” dallo stesso pubblicato sul profilo personale del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;
POLISPORTIVA CROPALATI ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Emilio Motolo ed Agostino Bennardo;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Emilio MOTOLO,
- Sig. Agostino BENNARDO,
- Società POLISPORTIVA CROPALATI ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emilio Motolo;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Emilio MOTOLO,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Agostino BENNARDO,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA CROPALATI ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
