FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 315/AA del 26/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FORLANI – AC PALAZZOLO 1913 SSD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 271 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Claudio FORLANI, e della società AC PALAZZOLO 1913 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Claudio FORLANI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società AC Palazzolo 1913 SSD ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale LND n. 3 del 9.7.2025 e n. 4 del 23.7.2025 (contenente criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del diritto di cronaca), nonché alle circolari n. 6 e n. 7 del 1.7.2025 della LND (contenente rispettivamente la regolamentazione dei rapporti tra gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025-2026 nonché l’acquisizione dei diritti audio-video per la stagione sportiva 2025-2026), per avere consentito e non impedito, l’accesso allo stadio della AC Palazzolo 1913 SSD ARL, alla troupe televisiva dell’emittente BE.PI TV per la trasmissione integrale della gara di Coppa Italia Serie D, Pro Palazzolo – Rovato Vertovese del 31.8.2025, nonostante la predetta fosse priva di accredito da parte del Dipartimento Interregionale;
AC PALAZZOLO 1913 SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, sig. Forlani Claudio, come descritta nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Claudio FORLANI,
- Società AC PALAZZOLO 1913 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Claudio Forlani;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Claudio FORLANI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società AC PALAZZOLO 1913 SSD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
