FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 322/AA del 30/01/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRACCO – ASD CITTA’ DI COSSATO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano BRACCO, e della società ASD CITTA' DI COSSATO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimiliano BRACCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Cossato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Costantino Iannaccone, all’epoca tesserato per la società A.S.D. Città di Cossato, in occasione della gara di Coppa Italia Dilettanti - categoria Eccellenza A.S.D. Città di Cossato - Borgosesia Calcio del 31.8.2025, nonché delle gare del Campionato di Eccellenza - girone A del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della stagione sportiva 2025-2026 A.S.D. Città di Cossato – Baveno Stresa SSD a RL del 7.9.2025, A.S.D. Città di Cossato – Borgaro Nobis 1965 del 21.9.2025 e A.S.D. Città di Cossato – Druentina del 5.10.2025, accedesse all’interno del recinto di gioco prima dell’inizio del match, nonostante gli fosse precluso l’accesso per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 100/AA del 22.8.2025, la sanzione della squalifica di 4 (quattro) mesi che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;
ASD CITTA' DI COSSATO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Massimiliano Bracco, e per i comportamenti posti in essere dal Sig. Costantino Iannacone, allenatore Uefa B all’epoca dei fatti tesserato per la società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Massimiliano BRACCO,
- Società ASD CITTA' DI COSSATO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimiliano Bracco;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano BRACCO,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI COSSATO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
