FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 323/AA del 2/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BERLASSO – ASD MARANESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo BERLASSO, e della società ASD MARANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo BERLASSO, all’epoca dei fatti, soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. Maranese, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso al termine della gara Maranese vs Ronchi - svoltasi in data 21/12/2025, valevole per la 13a giornata del Campionato di Prima Categoria - Girone C Friuli Venezia Giulia della corrente stagione sportiva e terminata con il successo della squadra ospite per 0-1 - nel corso di una intervista post gara concessa al sito sportivo web “atuttocampofvg.it” e pubblicata sulla pagina Facebook del medesimo portale, espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

ASD MARANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Lorenzo Berlasso nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato della società;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Lorenzo BERLASSO,

- Società ASD MARANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marino Regeni; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Lorenzo BERLASSO,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD MARANESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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