FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 324/AA del 2/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BAIOCCO – BERNARDINI – JUCHIC – L’AQUILA S.S.D. A R.L.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 147 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone BERNARDINI, Stefano BAIOCCO, Goffredo JUCHICH e della società L'AQUILA S.S.D A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone BERNARDINI, Direttore Generale della società L’Aquila 1927 SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., dall’art. 51 del Regolamento della L.N.D., e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018, per avere in qualità di Direttore Generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento dal 29 dicembre 2024 e fino al 30 giugno 2025 da parte del sig. Gianluca ROSSINI dell’attività di direttore sportivo della medesima società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene il sig. ROSSINI fosse tesserato come collaboratore della società L’Aquila 1927 SSDARL e non fosse né in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F, e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, dall’art. 51 del Regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere in qualità di direttore generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento da parte del sig. Gianluca ROSSINI, nella stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, dell’attività di direttore sportivo. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. ROSSINI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre e che il medesimo sig. ROSSINI non sia in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né risulti iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F., e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di direttore generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento da parte del sig. Pietro CERASOLI dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL dal 17 giugno 2025 fino all’attualità. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. CERASOLI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 20/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di direttore generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento da parte del sig. Giulio MOSCARDELLI, dal 9 giugno 2025 e fino all’attualità, dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. MOSCARDELLI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 23/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di direttore generale della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento da parte del sig. Marco MOSCARDELLI, dal 9 giugno 2025 e fino all’attualità, dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. MOSCARDELLI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 22/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei;

Stefano BAIOCCO, Presidente della società L’Aquila 1927 SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., dall’art. 51 del regolamento della L.N.D., e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento dal 29 dicembre 2024 e fino al 30 giugno 2025 da parte del sig. Gianluca ROSSINI dell’attività di direttore sportivo della medesima società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene il sig. ROSSINI fosse tesserato come collaboratore della società L’Aquila 1927 SSDARL e non fosse né in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione delegato della società L’Aquila 1927 SSDARL, sig. Goffredo Juchich, in data 1° luglio 2025 di un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Gianluca ROSSINI, per lo svolgimento dell’attività di Vice Direttore Generale della società, e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene il sig. ROSSINI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre e nonostante il Questore di L’Aquila, con decreto n. 4/2025 del 16 aprile 2025, avesse disposto la non applicazione dei divieti e delle limitazioni discendenti dal provvedimento di D.A.S.P.O. soltanto fino al 30 giugno 2025 per consentire al medesimo sig. ROSSINI di poter svolgere la propria attività in favore della società L’Aquila 1927 SSDARL in esecuzione del precedente contratto di collaborazione sottoscritto in data 29 dicembre 2024 e con scadenza 30 giugno 2025. Inoltre, il sig. BAIOCCO ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. ROSSINI di svolgere, dal 1° luglio 2025 e fino all’attualità, l’attività di direttore sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., dall’art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito il tesseramento del sig. Gianluca ROSSINI, nella stagione sportiva 2025-2026, come direttore sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL, nonché lo svolgimento da parte dello stesso, fino all’attualità, dell’attività di direttore sportivo. Ciò, sebbene il sig. ROSSINI non sia né in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione delegato della società L’Aquila 1927 SSDARL, sig. Goffredo Juchich, in data 17 giugno 2025, di un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Pietro CERASOLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene il sig. CERASOLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché del provvedimento D.A.S.P.O. n. 20/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque. Inoltre, il sig. BAIOCCO ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. CERASOLI di svolgere, dal 17 giugno 2025 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione delegato della società L’Aquila 1927 SSDARL, sig. Goffredo Juchich, in data 9 giugno 2025, di un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Giulio MOSCARDELLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene il sig. MOSCARDELLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 23/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. BAIOCCO ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. MOSCARDELLI di svolgere, dal 9 giugno 2025 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito la sottoscrizione da parte dell’Amministrazione delegato della società L’Aquila 1927 SSDARL, sig. Goffredo Juchich, in data 9 giugno 2025, di un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Marco MOSCARDELLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene il sig. MOSCARDELLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 22/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. BAIOCCO ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. MOSCARDELLI di svolgere, dal 9 giugno 2025 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace;

Goffredo JUCHICH, consigliere e amministratore delegato della società L’Aquila 1927 SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., dall’art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito lo svolgimento dal 29 dicembre 2024 e fino al 30 giugno 2025 da parte del sig. Gianluca ROSSINI dell’attività di direttore sportivo della medesima società L’Aquila 1927 SSDARL. Ciò, sebbene il sig. ROSSINI fosse tesserato come collaboratore della società L’Aquila 1927 SSDARL e non fosse né in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL sottoscritto, in data 1° luglio 2025, un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Gianluca ROSSINI, per lo svolgimento dell’attività di Vice Direttore Generale della società, e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. ROSSINI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, dall’art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell’Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL consentito e, comunque, per non avere impedito il tesseramento del sig. Gianluca ROSSINI, nella stagione sportiva 2025-2026, come direttore sportivo della società L’Aquila 1927 SSDARL, nonché lo svolgimento da parte dello stesso dell’attività di direttore sportivo dal 1° luglio 2025 e fino all’attualità. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. ROSSINI sia destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre e che il medesimo sig. ROSSINI non sia in possesso dell’abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva, né risulti iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL sottoscritto, in data 17 giugno 2025, un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Pietro CERASOLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. CERASOLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 20/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque. Inoltre, il sig. JUCHICH ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. CERASOLI di svolgere, nella stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL sottoscritto, in data 9 giugno 2025, un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Giulio MOSCARDELLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. MOSCARDELLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 23/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. JUCHICH ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. MOSCARDELLI di svolgere, nella stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere in qualità di amministratore delegato dotato dei poteri di legale rappresentanza della società L’Aquila 1927 SSDARL sottoscritto, in data 9 giugno 2025, un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale fino al 30 giugno 2026 con il sig. Marco MOSCARDELLI, per lo svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL e nel quale si dava atto dell’insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell’attività connesse a detto incarico. Ciò, sebbene a conoscenza del fatto che il sig. MOSCARDELLI fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 22/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di L’Aquila in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. JUCHICH ha consentito e, comunque, non ha impedito al sig. MOSCARDELLI di svolgere, nella stagione sportiva 2025-2026 e fino all’attualità, l’attività di dirigente accompagnatore della società L’Aquila 1927 SSDARL, sebbene destinatario di un provvedimento D.A.S.P.O. valido ed efficace;

L'AQUILA S.S.D A R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Stefano BAIOCCO (presidente e legale rappresentante), Goffredo JUCHICH (consigliere e amministratore delegato dotato dei poteri di rappresentanza legale), Simone BERNARDINI (direttore generale);

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Simone BERNARDINI,

- Sig. Stefano BAIOCCO,

- Sig. Goffredo JUCHICH,

- Società L'AQUILA S.S.D A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano BAIOCCO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Simone BERNARDINI,

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano BAIOCCO,

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Goffredo JUCHICH,

- €10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società L'AQUILA S.S.D A R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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