FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 334/AA del 6/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCHIAVI – COLOMBINI – GALLO – PIAZZAI – PREZZI – ASD BORGO PALIDORO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 300 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SCHIAVI, Andrea COLOMBINI, Gabriel GALLO, Adriano PIAZZAI, Valerio PREZZI e della società A.S.D. BORGO PALIDORO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro SCHIAVI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Borgo Palidoro all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Borgo Palidoro, consentito e comunque non impedito che i calciatori Sig.ri Prizzi Valerio, Piazzai Adriano e Gallo Gabriel prendessero parte nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Borgo Palidoro alle gare Borgo Palidoro - Evergreen Civitavecchia del 18.10.2025 e LeoconBorgo Palidoro del 25.10.2025, entrambe valevoli per il girone H del campionato Under 14 Provinciali, senza averne titolo perché tesserati all’epoca dei fatti per la società SSDARL Virtus Marina San Nicola;

Andrea COLOMBINI, Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Borgo Palidoro all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare Borgo Palidoro - Evergreen Civitavecchia del 18.10.2025 e LeoconBorgo Palidoro del 25.10.2025 valevoli per il girone H del Campionato Under 14 Provinciali, sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società ASD Borgo Palidoro nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori Sig.ri Prizzi Valerio, Piazzai Adriano e Gallo Gabriel, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

Gabriel GALLO, calciatore tesserato per la società SSDARL Virtus Marina di San Nicola all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Borgo Palidoro, alle gare Borgo Palidoro - Evergreen Civitavecchia del 18.10.2025 e Leocon - Borgo Palidoro del 25.10.2025, entrambe valevoli per il girone H del campionato Under 14 Provinciali, senza averne titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la SSDARL Virtus Marina di San Nicola;

Adriano PIAZZAI, calciatore tesserato per la società SSDARL Virtus Marina San Nicola all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Borgo Palidoro, alle gare Borgo Palidoro - Evergreen Civitavecchia del 18.10.2025 e Leocon - Borgo Palidoro del 25.10.2025, entrambe valevoli per il girone H del campionato Under 14 Provinciali, senza averne titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la SSDARL Virtus Marina San Nicola;

Valerio PREZZI, calciatore tesserato per la società SSDARL Virtus Marina San Nicola all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Borgo Palidoro, alla gara Leocon - Borgo Palidoro del 25.10.2025, valevole per il girone H del campionato Under 14 Provinciali, senza averne titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la SSDARL Virtus Marina di San Nicola;

A.S.D. BORGO PALIDORO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Schiavi Alessandro e Colombini Andrea;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Alessandro SCHIAVI,

- Sig. Andrea COLOMBINI,

- Sig. Gabriel GALLO,

- Sig. Adriano PIAZZAI,

- Sig. Valerio PREZZI,

- Società A.S.D. BORGO PALIDORO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro SCHIAVI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro SCHIAVI,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea COLOMBINI,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gabriel GALLO,

- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Adriano PIAZZAI, - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Valerio PREZZI, × € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda più 2 (due) punti di penalizzazione per la società A.S.D. BORGO PALIDORO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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