FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 335/AA del 6/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLANGELO – PAPANGELO – FBC GRAVINA SOC. COOP. DILETTANTISTICA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 268 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni COLANGELO, Pietro PAPANGELO e della società F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. DILETTANTISTICA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni COLANGELO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FBC Gravina Soc. Coop Dilettantistica, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art. 40, comma 3bis, delle N.O.I.F., per aver consentito e non impedito alla predetta società di tesserare in data 14.8.2025 il calciatore sig. Fineo Andrea, nonostante quest’ultimo avesse comunicato alla società di aver già sottoscritto in precedenza ovvero in data 5.8.2025 altra richiesta di tesseramento con la società SS Brindisi;

Pietro PAPANGELO, all’epoca dei fatti Segretario della società FBC Gravina Soc. Coop Dilettantistica, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art. 40, comma 3bis, delle N.O.I.F., per aver consentito e non impedito alla predetta società di tesserare in data 14.8.2025 il calciatore sig. Fineo Andrea, nonostante quest’ultimo gli avesse comunicato di aver già sottoscritto in precedenza, nella stessa stagione sportiva, altre richieste di tesseramento con la società SS Brindisi;

F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. DILETTANTISTICA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dai propri tesserati, sigg.ri, Colangelo Giovanni, Fineo Andrea e Papangelo Pietro Nunzio, come descritte nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giovanni COLANGELO,

- Sig. Pietro PAPANGELO,

- Società F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. DILETTANTISTICA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo GIANNELLI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni COLANGELO,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro PAPANGELO,

- € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. DILETTANTISTICA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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