FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 338/AA del 9/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRASSO – CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Sebastiano GRASSO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025 del Dipartimento Interregionale alla lettera A), punto 9, per non avere provveduto a trasmettere, in qualità di Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Città di Acireale 1946 S.S.D. A R.L., società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2024/2025, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2025, in favore di calciatori ed allenatori, di quanto previsto dai contratti depositati o documentazione equipollente entro il termine del 10.7.2025 ore 17:00, ai fini dell'iscrizione al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-2026;
CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Sebastiano Grasso;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Sebastiano GRASSO,
- Società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo Strano;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO,
- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di Serie D 2025/2026 per la società CITTA DI ACIREALE 1946 S.S.D. A.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
