FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 339/AA del 9/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SORESINI – BAGNONE – DIEGOLI – U.S. ARSENAL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 86 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto SORESINI, Riccardo BAGNONE, Stefano Fabio DIEGOLI e della società U.S. ARSENAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto SORESINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza e responsabile safeguarding della società U.S. Arsenal: A. in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10, comma 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall’art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, l’avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l’invio di un’autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della U.S. Arsenal; B. in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, consentito e comunque non impedito ai Sig.ri Stefano Fabio Diegoli e Riccardo Bagnone, all’epoca dei fatti dirigenti tesserati per la società dallo stesso rappresentata, di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatori della squadra militante nella categoria Esordienti primo anno della società U.S. Arsenal, sebbene gli stessi fossero sprovvisti della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico; C. in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Arsenal, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi e finalizzati ad un’adeguata vigilanza da parte dei dirigenti Sig.ri Stefano Fabio Diegoli e Riccardo Bagnone all’interno dello spogliatoio dei giovani calciatori nati nell’anno 2013, militanti nella squadra della categoria Esordienti primo anno della società dallo stesso rappresentata, nel corso delle operazioni di vestizione prima e dopo le gare e le sedute di allenamento, così consentendo che nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 si verificassero ripetuti episodi di bullismo e prevaricazione commessi da alcuni calciatori tesserati per la società U.S. Arsenal in danno del compagno di squadra sig. C.S.; in particolare, per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ed idonee ad evitare che alcuni calciatori, rimasti non identificati, proferissero all’indirizzo del sig. C.S. le espressioni “Sei un ciccione, ce l’hai piccolo, me lo tocchi”, idonee a suscitare in tale calciatore un senso di costante disagio manifestatosi nella scelta di astenersi dal fare la doccia ed a permanere all’interno dello spogliatoio con indosso gli indumenti al termine delle gare e degli allenamenti; nonché ancora per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ad evitare che il giorno 31.5.2025, all’interno dello spogliatoio, al termine della gara disputata in occasione del Torneo di Marzolara, il calciatore sig. L.S. ponesse in essere un grave episodio di sopraffazione nei confronti dello stesso calciatore sig. C.S., consistito nell’averlo indotto ad aprire la bocca per apporvi all’interno il proprio pene in erezione;

Riccardo BAGNONE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Arsenal: A. in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti primo anno della società U.S. Arsenal sebbene fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; B. in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quale dirigente preposto alla sorveglianza dei giovani calciatori nati nell’anno 2013 tesserati per la U.S. Arsenal, nonché allenatore di fatto della squadra militante nella categoria Esordienti primo anno di tale società, omesso di porre in essere adeguate misure di vigilanza all’interno degli spogliatoi nel corso delle operazioni di vestizione dei ragazzi prima e dopo le gare e le sedute di allenamento, così consentendo che si verificassero ripetuti episodi di bullismo e prevaricazione nei confronti del calciatore sig. C.S.; in particolare, per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ed idonee ad evitare che alcuni calciatori, rimasti non identificati, proferissero all’indirizzo del sig. C.S. le espressioni “Sei un ciccione, ce l’hai piccolo, me lo tocchi”, idonee a suscitare in tale calciatore un senso di costante disagio manifestatosi nella scelta di astenersi dal fare la doccia ed a permanere all’interno dello spogliatoio con indosso gli indumenti al termine delle gare e degli allenamenti; nonché ancora per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ad evitare che il giorno 31.5.2025, all’interno dello spogliatoio, al termine della gara disputata in occasione del Torneo di Marzolara, il calciatore sig. L.S. ponesse in essere un grave episodio di sopraffazione nei confronti dello stesso calciatore sig. C.S., consistito nell’averlo indotto ad aprire la bocca per apporvi all’interno il proprio pene in erezione;

Stefano Fabio DIEGOLI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Arsenal: A. in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria Esordienti primo anno della società U.S. Arsenal, sebbene fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; B. in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quale dirigente preposto alla sorveglianza dei giovani calciatori nati nell’anno 2013 tesserati per la U.S. Arsenal, nonché allenatore di fatto della squadra militante nella categoria Esordienti primo anno di tale società, omesso di porre in essere adeguate misure di vigilanza all’interno degli spogliatoi nel corso delle operazioni di vestizione dei ragazzi prima e dopo le gare e le sedute di allenamento, così consentendo che si verificassero ripetuti episodi di bullismo e prevaricazione nei confronti del calciatore sig. C.S.; in particolare, per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ed idonee ad evitare che alcuni calciatori, rimasti non identificati, proferissero all’indirizzo del sig. C.S. le espressioni “Sei un ciccione, ce l’hai piccolo, me lo tocchi”, idonee a suscitare in tale calciatore un senso di costante disagio manifestatosi nella scelta di astenersi dal fare la doccia ed a permanere all’interno dello spogliatoio con indosso gli indumenti al termine delle gare e degli allenamenti; nonché ancora per avere lo stesso omesso di adottare misure adeguate ad evitare che il giorno 31.5.2025, all’interno dello spogliatoio, al termine della gara disputata in occasione del Torneo di Marzolara, il calciatore sig. L.S. ponesse in essere un grave episodio di sopraffazione nei confronti dello stesso calciatore sig. C.S., consistito nell’averlo indotto ad aprire la bocca per apporvi all’interno il proprio pene in erezione;

U.S. ARSENAL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Roberto Soresini, Stefano Fabio Diegoli, Riccardo Bagnone;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Roberto SORESINI,

- Sig. Riccardo BAGNONE,

- Sig. Stefano Fabio DIEGOLI,

- Società U.S. ARSENAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto SORESINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto SORESINI,

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo BAGNONE,

- 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Stefano Fabio DIEGOLI,

- € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società U.S. ARSENAL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti. Il presente Comunicato sostituisce il Comunicato Ufficiale n. 332/AA del 5 febbraio 2026, resta ferma la decorrenza delle sanzioni dalla data del 5 febbraio 2026.

 

 

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