FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 340/AA del 11/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOSCHINI – ASD CALCIO CERTALDO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 338 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Massimo BOSCHINI, e della società A.S.D. CALCIO CERTALDO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimo BOSCHINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Certaldo, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Andrea Fontanelli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 139-2024/25 del 12.2.2025, comunicato alla società ASD Calcio Certaldo a mezzo pec del 29.8.2025;
A.S.D. CALCIO CERTALDO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Massimo Boschini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Massimo BOSCHINI,
- Società A.S.D. CALCIO CERTALDO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo BOSCHINI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo BOSCHINI,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della ss. 2025-26 per la società A.S.D. CALCIO CERTALDO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
