FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 343/AA del 11/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARINO – A.S.D. PIZZO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Holmo MARINO, e della società A.S.D. PIZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Holmo MARINO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pizzo, in violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per avere apposto in calce alla richiesta di tesseramento del Sig. M.C. quale allenatore della società A.S.D. Pizzo per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonché in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria tra tale tecnico e la società A.S.D. Pizzo, le firme non veridiche dello stesso;

A.S.D. PIZZO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Holmo Marino;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Holmo MARINO,

- Società A.S.D. PIZZO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola Galloro;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Holmo MARINO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PIZZO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it