FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 344/AA del 11/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARCARI – POLISPORTIVA SPORTED MARIS A.S.D.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giacomo ARCARI, e della società POLISPORTIVA SPORTED MARIS A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
Giacomo ARCARI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Polisportiva Sported Maris A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.10.2025, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 30 del 2.10.2025 del Comitato Regionale Lombardia contenente il provvedimento con il quale gli è stata comminata la squalifica per tre gare effettive per le condotte poste in essere in occasione della gara Paullese Calcio - Sported Maris del 28.9.2025 valevole per il girone F del campionato di Promozione, inviato all’arbitro di tale incontro due messaggi utilizzando il social network "instagram" dal tenore inappropriato;
POLISPORTIVA SPORTED MARIS A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giacomo Arcari;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giacomo ARCARI,
- Società POLISPORTIVA SPORTED MARIS A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego Pietro Frosi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Giacomo ARCARI,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA SPORTED MARIS A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
