F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 214/TFN – SD del 15 Aprile 2026 (motivazioni) – Domenico Trombetta – Reg. Prot. 184/TFNSD
Decisione/0214/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0184/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari – Componente
Ignazio Castellucci – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Francesco Ranieri - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22520 /177pf25-26/GC/blp del 26 febbraio 2026 nei confronti del sig. Domenico Trombetta,
la seguente
DECISIONE
Con atto di deferimento del 26 febbraio 2026, la Procura Federale ha sottoposto a giudizio il sig. Domenico Trombetta, nella qualità di Presidente della Sezione AIA Roma 2 nel periodo 29 gennaio 2019 – 17 luglio 2025, per rispondere di violazioni riconducibili agli artt. 42 del Regolamento AIA e 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, nonché alle disposizioni del Codice Etico e del Regolamento amministrativo delle Sezioni.
Il procedimento trae origine da attività istruttoria avviata a seguito di segnalazioni della Segreteria AIA in data 26 agosto 2025 e 18 settembre 2025.
All’esito delle indagini, la Procura Federale ha ritenuto sussistenti profili di responsabilità disciplinare in relazione alla gestione amministrativo-contabile della Sezione AIA Roma 2, esercitando l’azione con deferimento dinanzi a questo Tribunale.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, l’incolpato ha formulato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS, accettata dalla Procura Federale ma ritenuta non congrua dal Presidente Federale e si è pertanto proceduto all’instaurazione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A supporto del proprio deferimento la Procura ha prodotto agli atti la “Relazione descrittiva delle irregolarità accertate presso la sezione AIA di Roma 2 e degli adempimenti eseguiti e residui in esito alla verifica straordinaria dell’8 agosto 2025” eseguita dal SIN (Servizio Istruttivo Nazionale) dell’A.I.A. nonché la copia del verbale dell’audizione resa in data 14.10.2025 dal Sig. Domenico Trombetta nell sua qualità di Presidente della Sezione A.I.A. di Roma 2 (per il periodo dal 29.01.2019 al 17.07.2025). La valutazione di tale produzione documentale non può che ricondursi ad un quadro gestionale caratterizzato da una pluralità di irregolarità.
In particolare, è stato accertato che:
- il sig. Trombetta ha omesso di rappresentare passività rilevanti già esistenti, tra cui debiti nei confronti del Comune di Roma e debiti nei confronti di AMA relativi a tributi locali, determinando una rappresentazione non veritiera della situazione finanziaria della Sezione;
- non è stata portata a conoscenza del Consiglio Direttivo Sezionale la reale esposizione debitoria, con conseguente compromissione del principio di collegialità e della possibilità di adottare tempestive misure correttive;
- sono emerse significative carenze nella tenuta e conservazione della documentazione contabile, tali da rendere difficoltosa la ricostruzione di talune operazioni e non verificabile in modo puntuale la natura di alcune spese;
- sono state riscontrate irregolarità nella registrazione e nel pagamento di fatture, con conseguente contabilità non aggiornata e aggravio della posizione finanziaria;
- l’operatività del conto corrente sezionale risultava di fatto accentrata in capo al Presidente, non emergendo evidenze di un sistematico coinvolgimento del Vicepresidente vicario nelle decisioni dispositive, con conseguente riduzione dei controlli interni.
Le suddette condotte (in parte ammesse dal deferito ma soprattutto accertate nella relazione ispettiva dotata di particolare fede) risultano comprovate secondo lo standard della ragionevole certezza richiesto nel processo sportivo ed integrano violazione delle disposizioni richiamate nel capo di deferimento ed in particolare:
- dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che impone ai soggetti dell’ordinamento sportivo il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;
- dell’art. 42, commi 1 e 3, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, che impone agli associati, ed in particolare a coloro che rivestono incarichi direttivi, il rispetto dei doveri di corretto esercizio delle funzioni, nonché l’osservanza delle disposizioni organizzative e amministrative dell’Associazione;
- delle disposizioni del Codice Etico AIA, nella parte in cui impongono comportamenti improntati a trasparenza, correttezza gestionale e tutela dell’immagine associativa;
- delle norme del Regolamento amministrativo delle Sezioni AIA, che disciplinano la gestione delle risorse economiche, la tenuta della contabilità, la tracciabilità delle operazioni e i meccanismi di controllo interno.
Orbene, se per un verso non emergono (come pure ravvisato dalla Procura) elementi idonei configurare un dolo fraudolento da parte dell’incolpato per altro verso non può sottacersi che le violazioni accertate, pur riconducibili ad un ambito unitario di gestione amministrativa, risultano plurime, reiterate e incidenti su profili essenziali dell’organizzazione e della gestione delle risorse sezionali. Peraltro la posizione apicale rivestita dall’incolpato comportava obblighi rafforzati di vigilanza e controllo, sicché le condotte risultano connotate da colpa qualificata.
Quanto alla determinazione della sanzione occorre premettere che le violazioni contestate si collocano nell’ambito di disposizioni a contenuto generale, prive di una specifica previsione edittale in termini quantitativi, sicché la determinazione della sanzione è rimessa alla valutazione del Collegio secondo i criteri di proporzionalità e adeguatezza tenendo conto della natura delle violazioni accertate, della loro reiterazione, dell’intensità dell’elemento soggettivo e del ruolo rivestito dall’incolpato.
Nel caso di specie, le condotte accertate si caratterizzano per la pluralità dei profili di irregolarità, incidenti su ambiti dichiarativi, informativi, contabili e gestionali, la loro reiterazione nel tempo, l’incidenza su aspetti essenziali della gestione amministrativa della Sezione e, soprattutto la la posizione apicale dell’incolpato che, come già detto, comportava obblighi rafforzati di vigilanza e controllo.
Tali elementi evidenziano un disvalore complessivo significativo, che non può essere ricondotto a singoli episodi isolati, ma va valutato nella sua dimensione unitaria e sistemica.
La sanzione da irrogarsi deve assolvere, pertanto, non solo a una funzione afflittiva, ma anche a una funzione generalpreventiva e ordinamentale, volta a riaffermare la necessità che l’esercizio di funzioni direttive nell’ambito associativo sia improntato a criteri di trasparenza, correttezza e piena responsabilità gestionale.
Al contempo, devono essere considerati i profili attenuanti rappresentati dall’assenza di elementi idonei a configurare un dolo fraudolento e dalla natura prevalentemente gestionale delle violazioni.
La Giurisprudenza federale ha chiarito che, in presenza di irregolarità afferenti alla gestione amministrativa di strutture associative, la sanzione deve essere calibrata non sul singolo addebito, ma sull’assetto complessivo emergente dagli atti, valorizzando la sistematicità delle condotte (CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022).
Nello stesso senso, è stato affermato che la posizione apicale dell’incolpato costituisce elemento idoneo ad aggravare il giudizio di responsabilità, in quanto implica obblighi rafforzati di controllo e corretta gestione delle risorse (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021). Il Collegio di Garanzia dello Sport ha inoltre ribadito che il principio di proporzionalità impone di individuare una sanzione che rifletta il disvalore complessivo della condotta, evitando approcci atomistici e valorizzando l’incidenza sistemica delle violazioni (SS.UU., n. 2/2023-2024).
In applicazione di tali principi, in presenza di irregolarità gestionali plurime e di carenze nella trasparenza amministrativa, appare opportuno comminare una sanzione che si collochi nella fascia medio-alta dell’inibizione temporanea pur tenendo conto dei profili attenuanti sopra indicati.
La determinazione della sanzione nella misura di mesi 12 di inibizione appare pertanto proporzionata e adeguata, in quanto idonea a rappresentare in modo equilibrato il disvalore delle violazioni accertate alluce dei principi innanzi riportati.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Domenico Trombetta la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Ranieri Carlo Sica
Depositato in data 15 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
