F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 215/TFN – SD del 16 Aprile 2026 (motivazioni) – Gianluca Oggiani – 200/TFNSD
Decisione/0215/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0200/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Monica De Vergori – Componente
Gaia Golia – Componente
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza del 16 aprile 2026, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24305/226 pf 25- 26/GC/PG/ep del 17 marzo 2026 e depositato il 18 marzo 2026, nei confronti del sig. Gianluca Oggiani, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 24305/226 pf 25-26/GC/PG/ep del 17 marzo 2026 e depositato il 18 marzo 2026, nei confronti del sig. Gianluca Oggiani, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Ascoli Piceno, per rispondere della violazione dell’art. 42 commi 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA anche con riferimento agli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per essere rimasto coinvolto nel corso della passata stagione sportiva in fatti di natura e rilievo penale e segnatamente in asserite plurime condotte di natura persecutoria poste in essere in danno di E.G., coniuge in fase di separazione, tali da aver determinato la formale iscrizione dello stesso nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno con conseguente adozione di una provvisoria rubrica di incolpazione per rispondere del reato p.e p. dall’art. 612 bis co.I e II c.p. (...).
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Gianluca Oggiani hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati e il Cons. Pierpaolo Grasso in rappresentanza della Procura Federale;
ritenuto che, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, che, nel caso di specie, non si versa nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 127, comma 7, CGS e che è congrua la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Gianluca Oggiani la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta Amedeo Citarella
Depositato in data 16 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
