F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 217/TFN – SD del 20 Aprile 2026 (motivazioni) – Mauro Rinaldi – 190/TFNSD
Decisione/0217/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0190/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22615/335pf25-26/GC/PM/ep del 27 febbraio 2026 e depositato il 2 marzo 2026, nei confronti del sig Mauro Rinaldi, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con il deferimento n. 22615/335pf25-26/GC/PM/ep, contestava a carico:
− del sig. Rinaldi Mauro, all’epoca dei fatti associato della sezione A.I.A. di Tivoli la “ violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 5 e 6.7 del Codice Etico dell’A.I.A. per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché il dovere di improntare il proprio comportamento nei rapporti con colleghi ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del suo ruolo arbitrale. E ciò per aver tenuto un comportamento inappropriato e fuori luogo nei confronti dell’arbitro effettivo Jasmine Valle e appartenente alla Sezione A.I.A. di Tivoli sia in data 26.06.2025, durante la cena sezionale di fine stagione sportiva, sia in data 27.09.2025 dopo una foto di gruppo durante il raduno precampionato dell'OTS svoltosi presso il centro Coni CPO Giulio Onesti di Roma. E segnatamente, perché in entrambi i casi, in presenza di altri associati, le toccava volontariamente la parte posteriore del corpo, e, nella seconda occasione, proferendo anche la frase irrispettosa “questa notte ti sei divertita” alludendo al tempo trascorso con il fidanzato, la costringeva di fatto, ad abbandonare il raduno per il grave turbamento provato e la conseguente mancanza di tranquillità”.
La fase istruttoria
ll procedimento trae origine da una segnalazione del sig. Viotti, Presidente della Sezione A.I.A. di Tivoli, che riferiva di due episodi lesivi della dignità della sig.ra Valle ascrivibili al collega arbitro sig. Rinaldi, il quale in occasione di due foto di gruppo della locale sezione arbitri, rispettivamente in data 26.6.2025 e 27.9.2025, si sarebbe comportato in modo non consoni ai propri doveri. In particolare, come emerge dalla denuncia penale presentata dalla stessa sig.ra Valle alla Questura di Tivoli, l’arbitro emerito Sig. Mauro Rinaldi, all’epoca dei fatti associato della Sezione A.I.A. di Tivoli, avrebbe tenuto un comportamento inappropriato e fuori luogo nei confronti dell’arbitro effettivo Jasmine Valle, anch’ella appartenente alla medesima Sezione A.I.A., sia in data 26.06.2025 durante la cena sezionale di fine stagione sportiva, sia in data 27.09.2025 dopo una foto di gruppo durante il raduno precampionato dell'OTS svoltosi presso il centro Coni CPO Giulio Onesti di Roma, allorché in entrambi i casi, in presenza di altri associati, le avrebbe volontariamente toccato la parte posteriore del corpo, e, nella seconda occasione, avrebbe anche proferito la frase irrispettosa “questa notte ti sei divertita” alludendo al tempo passato con il fidanzato, tanto da costringerla, in tale occasione, ad abbandonare il raduno per mancanza di tranquillità.
La Procura dava corso all’attività istruttoria nella quale assumevano particolare rilievo: − il verbale di Denuncia – Querela alla Questura di Roma- Commissariato di PS Distaccato Tivoli – Guidonia trasmesso da Jasmine Valle post audizione; - il verbale di audizione e relativa trascrizione del sig. Viotti Daniele, Presidente, Sez. AIA Tivoli; - il verbale di audizione e relativa trascrizione dell’arbitro emerito Valle Jasmine; - il verbale di audizione e relativa trascrizione dell’A.E. Guadagno Giorgia; - il verbale di audizione e relativa trascrizione dell’A.B. Rinaldi Mauro; - il verbale di audizione e relativa trascrizione dell’A.E. De Vecchis Gabriele; - il verbale audizione e relativa trascrizione dell’A.E. Carrone Daniele.
Sulla base dell’istruttoria per la Procura i due episodi trovavano adeguato riscontro probatorio, oltreché nella puntuale deposizione della sig.ra Valle in data 19.11.2025, nella testimonianza dell’arbitro emerito sig. Carrone, escusso in data 06.12.2025, il quale, in relazione all’episodio del 26.6.25, confermava di aver assistito alla scena in cui il Rinaldi toccava volontariamente il fondoschiena della Valle, trovandosi dietro alla sig.ra Valle e al Sig. Rinaldi durante la foto di gruppo, e del sig. De Vecchis, il quale, nel corso dell’audizione del 6.2.2025, in relazione all’episodio del 27.9.25 confermava, avendo assistito all’accaduto, che il sig. Rinaldi, dopo aver messo un braccio sulla spalla della sig.ra Valle, le dava uno schiaffo sul fondoschiena.
La Procura trovava ulteriore conferma del proprio convincimento a seguito della escussione, in data 10.11.2025, del sig. Viotti, Presidente della Sezione A.I.A. di Tivoli, il quale confermava di essere stato informato dalla Sig.ra Valle di entrambi gli episodi di sopra descritti e in relazione all’episodio del 26.06.2025 riferiva di aver proceduto ad un richiamo informale nei confronti del Sig. Rinaldi, mentre, con riferimento all’episodio del 27.09.2025, dichiarava di aver immediatamente interpellato il medesimo, che si sarebbe giustificato qualificando il gesto come atto di goliardia.
Il Sig. Rinaldi all’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini presentava memoria difensiva, con la quale, nel ribadire la posizione assunta in sede di audizione, chiedeva disporsi l’archiviazione del procedimento, deducendo la propria estraneità ai fatti contestati e negando di aver posto in essere le condotte descritte dalla sig.ra Valle, sulla base di argomentazioni che, tuttavia, non convincevano la Procura in ragione delle testimonianze concordanti prima ricordate.
Sulla base degli elementi acquisiti, la Procura riteneva, quindi, provata la responsabilità del Rinaldi per aver tenuto in entrambi gli episodi riportati comportamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità morale della sig.ra Valle, con lesione anche dell’immagine dell’A.I.A. e della stessa F.I.G.C.
Seguiva la notifica del deferimento a carico del sig. Maurizio Rinaldi.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 9 aprile 2026.
Il dibattimento
All’udienza del 9 aprile 2026 hanno presenziato l’avv. Giulia Conti per la Procura e l’avv. Fabrizio Penna per il deferito.
La Procura Federale, nel riepilogare l’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso, con condanna del sig. Rinaldi a 2 (due) anni di sospensione. Il deferito, dopo ampia discussione nella quale ha preliminarmente richiesto che la memoria depositata secondo le modalità del processo telematico in data 7.4.26 venisse considerata tempestiva perché preceduta dalla comunicazione al Tribunale via pec nei termini della medesima memoria, ha insistito per il proscioglimento.
La decisione
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la memoria depositata dal deferito Rinaldi in data 7 aprile 2026 essendo ampiamente decorso il termine di tre giorni prima dell’udienza, fissata per il giorno 9 aprile, previsto dall’art.11, comma 1, del C.G.S., così come non può considerarsi la memoria che il deferito afferma di aver tempestivamente inoltrato all’indirizzo pec al Tribunale perché non depositata telematicamente secondo le modalità del processo telematico sportivo. Solo per completezza, va, altresì rilevato, che le prove testimoniali dedotte nella memoria sarebbero state comunque inammissibili perché articolate in modo del tutto generico, senza specifica indicazione dei capitoli su cui eventualmente sentire i testi.
Passando al merito dei fatti oggetto del deferimento il Tribunale ritiene che sussista la responsabilità del deferito per la violazione contestata dalla Procura.
In relazione all’episodio increscioso del 26.06.2025 l’arbitro emerito sig. Carrone, escusso in data 06.12.2025 avanti alla Procura, ha invero confermato i fatti dettagliatamente descritti dalla sig. Valle, affermando che il sig. Rinaldi ha toccato volontariamente il fondoschiena della sig. Valle e di poterlo riferire avendo assistito di persona alla scena, trovandosi dietro alla sig.ra Valle e al sig. Rinaldi durante la foto di gruppo della locale sezione degli arbitri.
Anche l’episodio del 27.09.2025 ha trovato puntuale riscontro nella deposizione dell’arbitro emerito sig. De Vecchis, il quale, escusso in data 06.12.2025 dalla Procura, nel confermare anch’egli quanto riferito puntualmente dalla sig.ra Valle, ha affermato che il Sig. Rinaldi, dopo aver messo un braccio sulla spalla della sig.ra Valle, le dava uno schiaffo sul fondoschiena, e di poter testimoniare l’accaduto avendo assistito personalmente ai fatti avvenuti dopo una foto di gruppo.
Entrambi gli episodi trovano, altresì conferma nelle dichiarazioni del sig. Viotti, Presidente della Sezione A.I.A. di Tivoli, il quale nell’audizione in data 10.11.2025, ha riferito di essere stato informato dalla Sig.ra Valle di entrambi gli episodi sopra descritti e di aver proceduto ad un richiamo informale nei confronti del sig. Rinaldi in relazione all’episodio del 26.06.2025 e di averlo immediatamente interpellato anche con riferimento all’episodio del 27.09.2025, che questi giustificava come gesto di goliardia. Quanto alla frase offensiva pronunciata dal Rinaldi nell’episodio del 27.9.2025 è, infine, lo stesso deferito ad aver ammesso di averla detta nel corso dell’audizione del 26.11.2025 (“ieri sera ai fato tardi con il fidanzato”, sia pure giustificandola, in modo del tutto non condivisibile, come una battuta.
Non convincono, di contro, le restanti dichiarazioni del sig. Rinaldi, e quanto genericamente negato in sede di memoria difensiva avanti alla Procura, secondo cui l’episodio del 26.06.2025 sarebbe attribuibile ad un momento di goliardia non proveniente da lui, mentre l’episodio del 27.09.2025 sarebbe stato frutto di un suo gesto involontario, tenuto conto che dette giustificazioni appaiono del tutto smentite dalla convergenza delle predette dichiarazioni testimoniali e dalla oggettiva reiterazione delle condotte; condotte che debbono ritenersi di rilevante gravità perché poste in essere, oltreché nel contesto dell’attività associativa, alla presenza di altri tesserati, con modalità tali da ledere all’evidenza la dignità e l’integrità morale della persona offesa, nonché da compromettere il decoro e l’immagine dell’Associazione Italiana Arbitri e, più in generale, dell’ordinamento federale.
In ordine al quantum della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Mauro Rinaldi la sanzione di mesi 18 (diciotto) di sospensione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 20 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
