F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 216/TFN – SD del 17 Aprile 2026 (motivazioni) – Omissis – 166/TFNSD
Decisione/0216/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0166/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.
, nei confronti dei sigg.ri, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 28 gennaio 2026, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1. il sig. XXXXXXXX all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della XXXXXXXX , per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC <rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici> per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della XXXXXXXX omesso di adottare misure sanzionatorie adeguate ai principi e valori espressi nella richiamata normativa a fronte dei ripetuti gravi episodi di bullismo e prevaricazione posti in essere a partire da febbraio 2025 nei confronti del calciatore sig. XXXXXXXX ed idonei a suscitare nella vittima condizioni di diffuso disagio, timore ed insicurezza direttamente connessa alle reiterate umiliazioni, minacce, abusi psicologici e fisici posti in essere dai XXXXXXXX
2. il sig. XXXXXXXX all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la XXXXXXXX per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) b) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, a partire da febbraio 2025, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, tali da determinare nella vittima una condizione di diffuso disagio ed insicurezza, amplificandone il senso di isolamento dal gruppo squadra, consistiti nell’aver, il giorno 11.3.2025, inviato al calciatore sig. XXXXXXXX sulla chat del gruppo squadra XXXXXXXX messaggi del seguente tenore letterale XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
“o ci stai prendendo per il culo alla grande o ti devi far recuperare da qualcuno bravo”; “ si, si, lo spalliamo,che seriamente non è normale”;
XXXXXXXX ma te sai dov’è il mare”; “sei qualcosa che il mondo non ha ancora conosciuto”; ”Vabbè XXXXXXXX ovvedimenti domani, in doccia”; “Oh XXXXXXXX Noi ti vogliamo bene davvero. Ma c’è una cosa che dobbiamo dirti e che forse nessuno ha avuto il coraggio di farti notare: Tu non sei normale. E il bello è che nemmeno te ne rendi conto. Ora, essere strani non è di per sé un problema. Anzi, un po' di follia nella vita fa pure bene. Ma tu hai superato quel limite sottile tra il "simpaticamente fuori di testa" e il "ragazzi, forse dovremmo chiamare qualcuno". Abbiamo provato a ignorarlo, abbiamo fatto finta di niente, ma ormai è impossibile non vedere i segnali: Le cose che dici a volte sfidano ogni logica conosciuta. Le tue azioni non sempre seguono il concetto base di "buon senso". E soprattutto, tu sei li, sereno, ignaro del fatto che la realtà e la tua mente vivano in universi paralleli XXXXXXXX ti prego, ascoltaci: c'è speranza per te, ma serve un piccolo aiuto. Noi ci siamo, siamo pronti a sostenerti in questo percorso di ritorno alla normalità (o almeno a una versione meno estrema di te stesso). Però il primo passo è tuo: devi ammetterlo. Siamo qui per te. Non sei solo. Ma per favore, fai qualcosa”; nonché ancora, per avere lo stesso inviato sulla chat del gruppo XXXXXXXX del seguente testuale tenore: “Però veramente cazzo… XXXXXXXX, fai impressione, cioè ti giuro dovresti essere nei libri di scuola, dovresti essere scritto nella storia, qualcosa, perché non si può passare sopra di te così facilmente, sei qualcosa di…boh, togli le parole di bocca, cioè un obbrobrio vivente, non ho le parole, cioè te sei stato proprio una punizione che Dio ci ha fatto per dei peccati, non lo so”; nonché infine, per avere lo stesso, a partire da febbraio 2025, unitamente a XXXXXXXX ripetuti episodi di prevaricazione consistiti nell’averlo spintonato all’interno dello spogliatoio;
3. il sig. XXXXXXXX all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la XXXXXXXX per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) b) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, a partire da febbraio 2025, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, tali da determinare nella vittima una condizione di diffuso disagio ed insicurezza, amplificandone il senso di umiliazione ed isolamento dal gruppo squadra, consistiti nell’aver proferito all’indirizzo del calciatore sig. la seguente testuale espressione: “ mi vergogno di avere un problematico come te in squadra”; nonché ancora per avere lo stesso, il giorno 11.3.2025, inviato messaggi del seguente tenore letterale sulla chat del gruppo XXXXXXXX Noi sei normale”, “Sai vero di non essere completamente apposto”; nonché ancora per avere lo stesso, a partire da febbraio 2025, unitamente ai calciatori XXXXXXXX ripetuti episodi di prevaricazione consistiti nell’averlo spintonato all’interno dello spogliatoio;
4. il sig. XXXXXXXX all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società XXXXXXXX, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) b) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, a partire da febbraio 2025, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, tali da determinare nella vittima una condizione di diffuso disagio ed insicurezza, amplificandone il senso di umiliazione ed isolamento dal gruppo squadra, consistiti nell’avere lo stesso, il giorno 11.3.2025, inviato un messaggio riferito a XXXXXXXX del seguente tenore letterale sulla chat del gruppo squadra XXXXXXXX “Vivere con te sarebbe come spararsi in testa”; nonché ancora per avere posto in essere all’indirizzo de XXXXXXXX ripetuti episodi di prevaricazione consistiti nell’averlo spintonato sotto la doccia, celato i propri indumenti e svuotato un tubetto di shampoo sul capo; nonché ancora per avere lo stesso, a partire da febbraio 2025, unitamente a XXXXXXXX ripetuti episodi di prevaricazione consistiti nell’aver spintonato XXXXXXXX all’interno dello spogliatoio;
5. XXXXXXXX l’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la XXXXXXXX per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, tali da determinare nella vittima una condizione di diffuso disagio ed insicurezza, amplificandone il senso di umiliazione ed isolamento dal gruppo squadra, consistiti nell’avere lo stesso, il giorno 11.3.2025, inviato messaggi riferiti a XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX:
6. XXXXXXXX all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società XXXXXXXX, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in
relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa, tali da determinare nella vittima una condizione di diffuso disagio ed insicurezza, amplificandone il senso di umiliazione ed isolamento dal gruppo squadra, consistiti nell’aver lo stesso, il giorno 11.3.2025, inviato messaggi riferiti al calciatore R.B. del seguente tenore letterale sulla chat del gruppo squadra XXXXXXXX profugo cazzo”, “che già stupri le bambine indiane…poverine trauma a vita…vedi di rispondere viscido”; il contenuto di tale ultimo messaggio risulta connesso ad alcuni scatti fotografici che XXXXXXXX aveva precedentemente posto in visione ai propri compagni, testimoniando l’impegno solidaristico dallo stesso assunto a favore di un’associazione di volontariato in occasione di alcuni viaggi all’estero;
7. XXXXXXXX a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. XXXXXXXX così come descritti nei capi di imputazione.
La fase istruttoria
In data 6.10.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione del XXXXXXXX del 10.09.2025, integrata con altre del 12.09.2025, del 18.09.2025, del 24.09.2025 e del 6.10.2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento
disciplinare n. 264 pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione formulata dal concernente
comportamenti avvenuti all’interno della società XXXXXXX.
Con le richiamate note veniva portato all’attenzione della Procura Federale una “ diffida e messa in mora” inoltrata in data 8.09.2025 dall XXXXXXXX alla sua dirigenza e ad altri enti, nell’interesse del minore XXXXXXXX tramite la quale si evidenziavano disparati episodi di bullismo perpetrati in suo danno da alcuni compagni di squadra nella pretesa inerzia della Società e dei suoi dirigenti. Seguiva uno scambio di missive tra XXXXXXXX e XXXXXXXX circa contestazioni e declini di responsabilità.
L’Organo inquirente, valutata la documentazione pervenutagli ed acquisiti i fogli di censimento della Società interessata oltre a documentazione circa la partecipazione del calciatore XXXXXXXX alle gare del campionato di competenza, provvedeva ad audire lo stesso XXXXXXXX che confermava quanto denunciato dal suo legale con la diffida dell’8.09.2025 e forniva all’Ufficio altra documentazione circa messaggi ricevuti sulla chat del gruppo squadra e un file vocale particolarmente significativo XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.
Ritendo di aver acquisito elementi idonei a sostenere l’accusa La Procura Federale, in data 18.12.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando ai sigg.ri XXXXXXXX XXXXXXXX quanto riportato nel suddetto atto.
Tutti gli avvisati acquisivano copia del fascicolo istruttorio e il difensore dei XXXXXXXX XXXXXXXX dapprima chiedeva di potersi valere del disposto dell’art. 126 del C.G.S. e, in conseguenza del diniego espresso dalla Procura circa la possibilità di patteggiare la sanzione vista la gravità dei fatti contestati, chiedeva che i suoi rappresentati venissero nuovamente auditi per poi rinunciare all’audizione e depositare cinque distinte memorie sostanzialmente di eguale tenore, con le quali i calciatori chiedevano scusa per quanto accaduto evidenziando di non essersi resi conto della gravità dei loro comportamenti e allegando una lettera di scuse inviata da ciascuno di loro XXXXXX per chiedere personalmente scusa.
Nessuna difesa veniva svolta in questa sede da XXXXXXXX dalla Società dallo stesso rappresentata.
L’Organo requirente, non ritenendo le difese svolte atte a confutare l’impianto accusatorio, con atto del 28 gennaio 2026, deferiva tutti i soggetti precedentemente avvisati innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase precedente l’udienza del 5.03.2026
Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 5.03.2026.
Nei termini assegnati dal CGS XXXXXX depositavano, per il tramite del loro comune difensore, XXXXXXX distinte memorie con le quali ribadivano i concetti già espressi nelle memorie depositate innanzi alla Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, chiedevano nuovamente scusa al loro XXXXXXXX per i loro comportamenti certamente fraintesi poiché improntati al coinvolgimento dello stesso nelle attività del gruppo squadra e scevre da violenza, intimidazioni o quant’altro e chiedevano il proscioglimento, in subordine la riqualificazione della loro condotta in comportamento antisportivo con contenimento della irroganda sanzione nel minimo edittale e, in ulteriore subordine, riconoscersi le attenuanti e “ … procedere ad applicare una sanzione nel minimo edittale e, riconoscendo il carattere educativo della stessa, attraverso l’indicazione di specifiche modalità consentire che la sanzione inflitta venga eseguita attraverso dei corsi e percorsi educativi coinvolgendo i centri ed enti federali disponibili …”.
Depositava tempestiva memoria anche il Presidente de XXXXXXXX il quale deduceva che, pur avendo la rappresentanza della Società, non esercitava all’interno della stessa alcun potere, tantomeno di controllo, in quanto era stato nominato un Consiglio d’Amministrazione e tutti i poteri erano stati trasferiti in capo all’Amministratore Delegato con la conseguenza che il Presidente era sostanzialmente privo di legittimazione passiva. Rilevava poi, quanto alla Società, che la stessa non avrebbe potuto rispondere per quanto accaduto in conseguenza dell’uso improprio del gruppo whattsapp creato dai soli calciatori e del quale non faceva parte nessun dirigente della Società, né di quanto accaduto negli spogliatoi posto che per stessa ammissione dei ragazzi stessi gli episodi lamentati XXXXXXXX erano avvenuti quando nessuno dei dirigenti o dello staff tecnico della Società era presente. Concludeva per il proscioglimento e, in subordine, per una sanzione contenuta nel minimo edittale.
Infine, anche la Società depositava memoria difensiva con la quale metteva in dubbio quanto dichiarato XXXXXXXX anche sotto il profilo della veridicità di quanto accaduto, contestava la responsabilità diretta in quanto discendente dalla responsabilità del Presidente che, a sua volta, non era imputabile non avendo alcun potere, neanche di controllo, e contestava altresì anche la responsabilità oggettiva ricalcando le difese del Presidente circa la possibilità di dover rispondere dell’uso improprio del gruppo whattsapp creato dai soli calciatori e sul quale la stessa non poteva esercitare alcun controllo in quanto dello stesso non faceva parte nessun dirigente della Società e circa quanto avvenuto negli spogliatoi alla presenza dei soli ragazzi. Concludeva anch’essa per il proscioglimento e, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione contenuta e convertita in pena pecuniaria. Tanto il Presidente quanto la Società chiedevano l’oscuramento dei dati personali.
L’udienza del 5.03.2026
Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, erano presenti, in rappresentanza della Procura Federale, i Sostituti Avv.ti Giulia Conti e Alfonso Oliva nonché l'Avv. Cesare Di Cintio, su mandato del presidente XXXXXXXX l’Avv. Federica Ferrari, per la XXXXXXXX l'Avv. Matteo Sperduti, in rappresentanza XXXXXXXX questi ultimi tutti presenti anche personalmente.
Il Presidente, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, rappresentava preliminarmente come il Tribunale ritenesse necessario, ai fini del decidere, acquisire il documento n. 27 del fascicolo istruttorio della Procura Federale, non rinvenuto in atti, consistente in un file vocale trasmesso il 28 ottobre 2025 dalla XXXXXXXX Procura stessa.
Preso altresì atto della richiesta di rinvio del dibattimento formulata dall'Avv. Sperduti al fine di verificare la possibilità di una sua definizione ai sensi dell'art. 127 CGS pronunciava ordinanza del seguente letterale tenore: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, ritenuto necessario acquisire il documento n. 27 del fascicolo istruttorio della Procura Federale, consistente in file vocale trasmesso il 28 ottobre 2025 dall XXXXXXXX dando a tal fine termine alla stessa sino al 25 marzo 2026; preso altresì atto della richiesta dell'Avv. Sperduti di rinvio del procedimento al fine di verificare la possibilità di una sua definizione ai sensi dell'art. 127 CGS; rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 9 aprile 2026, ore 10:30, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza e con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. d) CGS CONI”.
La fase predibattimentale
Nel termine assegnato dal Tribunale la Procura Federale produceva il file n. 27 del proprio fascicolo istruttorio costituito da un messaggio vocale inoltrato XXXXXXXX trasmesso il 28 ottobre 2025 dalla XXXXXXXX alla Procura stessa.
Prima dell’udienza la società XXXXXXXX depositava modulo relativo all’accordo sanzionatorio raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 del CGS.
L’udienza del 9.04.2026
All’udienza del 9 aprile 2026, svoltasi anch’essa in modalità, erano presenti il Sostituto Avv.ti Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale nonché l'Avv. Cesare Di Cintio, su mandato del sig. XXXXXXXX l'Avv. Federica Ferrari, per la XXXXXXXX, e l'Avv. Matteo Sperduti, in rappresentanza de XXXXXXXX questi ultimi tutti presenti anche personalmente.
Preliminarmente il Tribunale, preso atto dell’accordo sanzionatorio raggiunto dalla Procura Federale con la XXXXXXXX si ritirava in camera di Consiglio al fine di valutarne la congruità. Il Collegio, all’esito della Camera di Consiglio, riconosciuta la congruità della sanzione, dichiarava l’efficacia dell’accordo e dichiarava definito il giudizio nei confronti della Società con separata decisione. Il giudizio proseguiva quindi nei confronti degli altri deferiti.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, richiamatone il contenuto e contestato quanto affermato dai deferiti con le memorie depositate dopo la notifica del deferimento e prima dell’udienza del 5 marzo, concludeva con la richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.
Prendeva poi la parola l'Avv. Di Cintio in rappresentanza del Presidente XXXXXXXX il quale richiamava le tesi difensive argomentate nella memoria depositata in atti, sottolineava come la struttura amministrativa della società, che prevedeva un sistema articolato di deleghe, non contemplasse poteri effettivi di controllo del Presidente.
Concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato.
Interveniva quindi l'Avv. Sperduti, il quale si riportava al contenuto degli scritti difensivi depositati e chiedeva al Tribunale, nell'ipotesi di condanna, di applicare ai propri rappresentati sanzioni a carattere rieducativo. Evidenziava ancora il comportamento collaborativo posto in essere dai propri assistiti, i quali avevano chiesto alla Procura Federale, sia dopo la conclusione delle indagini e prima del dibattimento, di addivenire a proposte di sanzione concordata.
Chiedeva di poter replicare il rappresentate della Procura Federale e, avutane facoltà, precisava che la Procura Federale non aveva ritenuto di poter aderire alle proposte di sanzioni concordati in quanto le condotte contestate integravano fattispecie ostative al patteggiamento.
Prima di dichiarare chiuso il dibattimento il Presidente chiedeva ai deferiti presenti di persona se volessero intervenire per aggiungere qualcosa ma nessuna ne sentiva l’esigenza.
La decisione
Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, che le responsabilità dei XXXXXXXX XXXXXXXX risultino accertate sia pure sotto diversi aspetti e con differenti gradi di responsabilità.
Ricordato che la XXXXXXXX ha definito la propria posizione in virtù di un accordo sanzionatorio raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 del CGS, il Collegio reputa che, secondo logica, vadano esaminate, per prime, le posizioni dei XXXXXXXX feriti, quattro dei quali minorenni all’epoca dei fatti, in quanto la responsabilità del Presidente del sodalizio sportivo è conseguente all’accertamento della responsabilità dei calciatori.
A tal proposito il Tribunale rileva che le condotte ascritte ai cinque ragazzi risultano non contestate, sostanzialmente ammesse, sia in sede di difese svolte dopo la comunicazione di conclusione delle indagini che con le memorie depositate innanzi a questo consesso, e comunque documentalmente provate per quanto attiene ai messaggi, scritti e vocali, relativi alla chat di gruppo nonché provati tramite testimonianze e ammissioni con riferimento ai comportamenti tenuti negli spogliatoi nei confronti XXXXXXXX
Appare di palese evidenza che frasi come quelle riportate nei capi di incolpazione, che qui si richiamano integralmente e non si riportano al solo fine di non appesantire la lettura del presente provvedimento, come pure le condotte tenute nei confronti XXXXXXXX negli spogliatoi (derisioni, spintoni, pizzicotti, vestiti e accappatoio nascosti o gettati al di fuori degli spogliatoi stessi e shampoo svuotato) costituiscono, senza ombra di dubbio, comportamenti prevaricatori e quindi espressione di prepotenza, arroganza e abuso di potere che connotano quel deprecabile fenomeno che viene comunemente chiamato “bullismo” che, nel caso di specie, è stato perpetrato, sia fisicamente che per il tramite di sistemi di messaggistica, da un gruppo di cinque calciatori nei confronti di un unico compagno di squadra.
È altrettanto ovvio che tali comportamenti, oltretutto anche derisori, abbiano causato, in chi li ha subiti, peraltro non da un singolo ma da più soggetti, una condizione di diffuso disagio, insicurezza e umiliazione tale da determinare in R.B. il progressivo allontanamento e isolamento dal gruppo squadra che ha poi condotto alla richiesta, da parte del padre, di adozione di provvedimenti per la tutela del minore e, da ultimo, alla richiesta di svincolo non sussistendo più le condizioni per la permanenza del ragazzo nella società.
Stante la particolare gravità delle condotte poste in essere dal gruppo, tardive appaio le scuse formulate dai calciatori solo dopo la comunicazione della chiusura delle indagini, poi ribadite nelle memorie difensive depositate innanzi a questo Collegio. Nessuno dei ragazzi, allorquando è stato udito dalla Procura Federale quale persona sottoposta a indagini, ha ritenuto di doversi scusare per il proprio comportamento (il sol XXXXXXXX ha chiesto scusa per aver pronunciato un’espressione blasfema) e nessuno dei ragazzi, pur presenti in udienza, ha ritenuto di prendere la parola per scusarsi personalmente allorquando il Presidente del Collegio giudicante ha chiesto loro se volessero intervenire.
Né può assumere una qualche valenza giustificativa la linea difensiva addotta da tutti e cinque i ragazzi circa il fatto che si trattasse fondamentalmente di scherzi e niente di più. Considerata l’età dei soggetti al momento delle condotte contestate, tutti ultra diciassettenni e uno maggiorenne, la frequenza pressoché quotidiana dei comportamenti, la reiterata durata e la gravità degli stessi, appare ardito sostenere di non essersi resi conto della nocività delle condotte o che le stesse siano state giocose o goliardiche o, addirittura, tese XXXXXXXX al fine di renderlo più reattivo e partecipativo alle attività del gruppo squadra.
Ciò chiarito, analizzando le condotte dei singoli, ritiene il Tribunale che, in effetti, all’interno del gruppo dei cinque le maggiori responsabilità vadano addossate ai sigg.ri XXXXXXXX e, a detta di tutti gli auditi, erano coloro che maggiorment XXXXXXXX a ritenuto di dover sanzionare sia pure in misura davvero inadeguata. Sono loro tre che pongono in essere le condotte più rilevanti, assumono gli atteggiamenti maggiormente denigratori e infliggono al compagno continue umiliazioni. Più attenuata appare la posizione dei XXXXXXXX cui la Procura Federale, pur evidenziando che erano certamente sodali con gli atri, addebita condotte di rilevanza minore rispetto a quelle ascritte agli altri tre (non viene contestata la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 , lett. b) del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni).
Con riguardo al regime sanzionatorio, rilevato che ai sensi dall’art. 44, comma 5, CGS la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza dovendo, la stessa sanzione, risultare necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (in termini, tra le altre XXXXXXXXil Tribunale ritiene di poter aderire alle richieste della Procura Federale,reputando congrue le sanzioni dalla stessa invocate, di cui in dispositivo, non senza osservare che alla luce del fatto che la stagione sportiva, soprattutto per i campionati minori, volge al termine se già non si è conclusa e che normalmente la nuova stagione comincia in autunno inoltrato, la sanzione comminata si riduce in misura sensibile rispetto all’apparenza.
Quanto poi alla richiesta formulata dai deferiti circa la conversione della sanzione in misure alternative e rieducative, il Tribunale osserva che tale possibilità è preclusa dalla gravità delle condotte contestate e dal particolare disvalore sociale e sportivo dei comportamenti posti in essere dai ragazzi che integrano la violazione dell’art. 4 del CGS e dell’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) b) e h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per XXXXXXXX e dell’art. 4 del CGS e dell’art. 4, commi 1 e 2 lett. a) e h), del Regolamento per i XXXXXXXX.
L’accertata e riconosciuta responsabilità dei predetti consente quindi di poter esaminare la posizione del Presidente XXXXXXXX.
La difesa del Presidente contesta la sua legittimazione passiva sul presupposto che all’interno del contesto sociale da lui presieduto opererebbero un Consiglio di Amministrazione e un Amministratore Delegato cui lo stesso, vivendo all’estero, avrebbe delegato le attività di organizzazione e di controllo della società stessa, con la conseguenza che di quanto contestatogli dovrebbe eventualmente rispondere l’Amministratore Delegato e non lui stesso.
Tale tesi appare, ictu oculi, priva di fondamento in quanto, in ambito sportivo, e non solo, il Presidente è certamente sempre responsabile, ma a volte non l’unico, di quanto accade in seno alla società per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato al sodalizio e il suo è un ruolo di tutela e garanzia che non può certamente essere delegato ad altri soggetti salvo eventuali provvedimenti inibitori. È appena il caso di ricordare che in molteplici procedimenti di cui questo Tribunale è chiamato a occuparsi, allorquando, come nell’ipotesi oggi invocata, più soggetti abbiano la rappresentanza legale della società, tutti vengono attinti da richieste sanzionatorie della Procura Federale e tutti, nel caso di accertata responsabilità, vengono sanzionati perché su tutti grava l’onere del governo della società e di far rispettare la legislazione sportiva e i principi di correttezza e probità.
Nella fattispecie, quindi, corretta appare l’incolpazione del Presidente cui sostanzialmente viene contestato di avere omesso di adottare misure sanzionatorie adeguate nei confronti degli autori dei ripetuti gravi episodi di bullismo e prevaricazione posti in essere a partire da febbraio 2025 nei confronti del XXXXXXXX e non l’omesso controllo preventivo sulle condotte dei suoi tesserati.
Questa precisazione consente, fin da subito, di sgombrare il campo da quanto sostenuto dalla difesa del Presidente circa
l’impossibilità dello stesso di conoscere il contenuto delle conversazioni del gruppo WhatsApp, al quale la Società era estranea, o di controllare quanto avvenisse negli spogliatoi in assenza d XXXXXXXX. La condotta della qual XXXXXXXX viene chiamato a rispondere è quella, fra l’altro, prevista dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni che prevede la “negligenza” che, nel caso di specie, si concretizza nel non aver provveduto a irrogare ai suoi tesserati provvedimenti sanzionatori adeguati alla gravità di quanto accaduto una volta venuto a conoscenza, in virtù del suo imprescindibile ruolo, di quanto lamentato dal giocatore minorenne R.B. e accertato all’esito dell’istruttoria interna.
In tale ottica ritine il Tribunale che l’addebito risulti fondato sulla base di due semplici osservazioni.
La prima è relativa al fatto che le sanzioni assunte dalla Società nei confronti XXXXXXXX consistite nel non fargli disputare le ultime tre gare di campionato e nella pulizia degli spogliatoi, appare davvero inadeguata rispetto alla gravità delle condotte contestate se si considera che i tre calciatori sono comunque rimasti all’interno del gruppo squadra e hanno regolarmente partecipato alle attività e agli allenamenti. Alla luce di quanto loro ascritto e accertato dalla società tant’è che, sia pure insufficientemente, sono stati sanzionati, si sarebbe imposto l’allontanamento dal gruppo squadra per un periodo più lungo.
La seconda è costituita dal fatto che XXXXXXXX on hanno subito alcun tipo di sanzione sebbene siano stati anch’essi partecipi delle gravi condotte di cui sono stati ritenuti responsabili.
Quanto sopra conduce ad affermare la responsabilità disciplinare XXXXXXXX per quanto allo stesso contestato dall’Organo requirente. Sotto il profilo della misura sanzionatoria non appare tuttavia condivisibile la richiesta della Procura Federale che questo Tribunale ritiene eccessiva in considerazione del fatto che la Società, sia pure, come visto, in misura inadeguata, si è comunque azionata per punire alcuni dei responsabili di quanto accaduto, dimostrando di non essere completamente assente o insensibile.
Il Collegio ritiene congruo irrogar XXXXXXXX la sanzione di quattro mesi di inibizione.
Si provvede, dunque, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
XXXXXXXX mesi 4 (quattro) di inibizione;
XXXXXXXX mesi 10 (dieci) di squalifica;
XXXXXXXX mesi 10 (dieci) di squalifica;
XXXXXXXX mesi 10 (dieci) di squalifica;
XXXXXXXX mesi 6 (sei) di squalifica;
XXXXXXXX m esi 6 (sei) di squalifica.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 17 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
