FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 359/AA del 19/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DEVECI – SSD UNIME ARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 332 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mehmed Efe DEVECI, e della società S.S.D. UNIME A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Mehmed Efe DEVECI, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società SSD Unime a r.l. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSD Unime a r.l., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
S.S.D. UNIME A.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Deveci Mehmet Efe ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Mehmed Efe DEVECI,
- Società S.S.D. UNIME A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco DE FRANCESCO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Mehmed Efe DEVECI,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. UNIME A.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
