FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 360/AA del 20/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da KRETTLI CHAVEZ
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 337 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andre Luiz KRETTLI CHAVEZ avente ad oggetto la seguente condotta:
Andre Luiz KRETTLI CHAVEZ, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Nuova A.D.A. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Nuova A.D.A., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Andre Luiz KRETTLI CHAVEZ;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Andre Luiz KRETTLI CHAVEZ;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
