FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 367/AA del 25/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CIRILLO – A.S.D. EUR CALCIO A 5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea CIRILLO, e della società A.S.D. EUR CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:
Andrea CIRILLO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Eur Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 39, lett. La) e Lb), del Regolamento del Settore Tecnico, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver affidato nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 la conduzione tecnica delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Under 17 Elite Regionale e Under 19 Nazionale Calcio a 5 al Sig. Andrea Bruzzese nonostante il predetto fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e pendesse nei suoi confronti la sanzione della squalifica fino al 31.12.2026 al predetto irrogata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 576 del 6.2.2025;
A.S.D. EUR CALCIO A 5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Andrea Cirillo, quale Presidente;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Andrea CIRILLO,
- Società A.S.D. EUR CALCIO A 5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Cirillo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea CIRILLO,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. EUR CALCIO A 5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
