FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 368/AA del 26/02/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VERGA – ECONOMOU – MALAVE’ PASQUALI – COGEVINA REYNAL – FC COMO WOMEN

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 400 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano VERGA, George ECONOMOU, Mario Augusto MALAVE' PASQUALI, Victoire Helene COGEVINA REYNAL e della società FC COMO WOMEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano VERGA, n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della F.C. COMO WOMEN S.r.l., dal 04/03/2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante F.C. COMO WOMEN S.r.l. affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (11/02/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: 1) dal sig. George Economou, n.q. di beneficiario effettivo della Prime Cap Ventures Inc., società con una partecipazione al capitale sociale non inferiore al 10% della Mercure 13 LLC, controllante al 100% della Moonshot Holfing Limited, controllante al 100% della Moonshot Investment Holdings Limited, società acquirente, con rogito notarile del 27 gennaio 2025, di quote pari al 70% del capitale della F.C. COMO WOMEN S.R.L.: a) la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 11/02/2025) e non conforme agli standards federali quanto alla dimostrazione ai requisiti di solidità finanziaria dell’acquirente, come richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma delle N.O.I.F., non essendo state fornite dagli istituti di credito di riferimento indicazioni relative al suo merito creditizio, né spiegazioni concernenti la mancata assegnazione, alla medesima, d’una classe di rating, dovendosi, tuttavia, prendere atto delle cospicue disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti della Prime Cap Ventures Inc. (family office riconducibile al final owner, sig. George Economou), della capogruppo Mercury 13 LLC e della Moonshot Holding Ltd, sua controllante al 100%; b) la idonea documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, in base all’art. 20-bis 5°comma delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine dell’11/02/2025); 2) dal sig. Mario Augusto Malavè Pasquali, n.q. di amministratore della Moonshot Investment Holding Limited - società acquirente, con rogito notarile del 27 gennaio 2025, di quote pari al 70% del capitale della F.C. COMO WOMEN S.R.L. - interamente partecipata dalla Moonshot Holding Limited, di cui è amministratore, partecipata al 100% dalla Mercury 13 LLC, di cui è co-amministratore delegato: a) la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 11/02/2025) e non conforme agli standards federali quanto alla dimostrazione ai requisiti di solidità finanziaria dell’acquirente, come richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma delle N.O.I.F., non essendo state fornite dagli istituti di credito di riferimento indicazioni relative al suo merito creditizio, né spiegazioni concernenti la mancata assegnazione, alla medesima, d’una classe di rating, dovendosi, tuttavia, prendere atto delle cospicue disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti della Prime Cap Ventures Inc. (family office riconducibile al final owner, sig. George Economou), della capogruppo Mercury 13 LLC e della Moonshot Holding Ltd, sua controllante al 100%; b) la idonea documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, in base all’art. 20-bis 5°comma delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine dell’11/02/2025) e inidonea; 3) dalla sig.ra Victoire Helene Cogevina Reynal, n.q. di co-amministratore delegato della dalla Mercury 13 LLC, partecipante al 100% al capitale della Moonshot Holding Limited, partecipante al 100% del capitale della Moonshot Investment Holding Limited, società acquirente, con rogito notarile del 27 gennaio 2025, di quote pari al 70% del capitale della F.C. COMO WOMEN S.R.L.: a) la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 11/02/2025) e non conforme agli standards federali quanto alla dimostrazione ai requisiti di solidità finanziaria dell’acquirente, come richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma delle N.O.I.F., non essendo state fornite dagli istituti di credito di riferimento indicazioni relative al suo merito creditizio, né spiegazioni concernenti la mancata assegnazione, alla medesima, d’una classe di rating, dovendosi, tuttavia, prendere atto delle cospicue disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti della Prime Cap Ventures Inc. (family office riconducibile al final owner, sig. George Economou), della capogruppo Mercury 13 LLC e della Moonshot Holding Ltd, sua controllante al 100%; b) la idonea documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, in base all’art. 20-bis 5°comma delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine dell’11/02/2025) e inidonea;

George ECONOMOU, n.q. di beneficiario effettivo della Prime Cap Ventures Inc., società con una partecipazione al capitale sociale non inferiore al 10% della Mercure 13 LLC, a sua volta controllante al 100% della Moonshot Holfing Limited, controllante al 100% della Moonshot Investment Holdings Limited, società acquirente, con rogito notarile del 27 gennaio 2025, di quote di capitale sociale pari ad € 251.000,00, corrispondente ad una quota pari al 70% del capitale della F.C. COMO WOMEN S.R.L., in violazione: a) degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma lett. A1) delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (11/02/2025) la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F., la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 11/02/2025) e non conforme agli standards federali quanto alla dimostrazione ai requisiti di solidità finanziaria dell’acquirente, come richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma delle N.O.I.F., non essendo state fornite dagli istituti di credito di riferimento indicazioni relative al suo merito creditizio, né spiegazioni concernenti la mancata assegnazione, alla medesima, d’una classe di rating, dovendosi, tuttavia, prendere atto delle cospicue disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti della Prime Cap Ventures Inc. (family office riconducibile al final owner, sig. George Economou), della capogruppo Mercury 13 LLC e della Moonshot Holding Ltd, sua controllante al 100%; b) degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (11/02/2025) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025, a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art.20 bis, risulta tardiva (rispetto al primo termine dell’11/02/2025); Mario Augusto MALAVE' PASQUALI, n.q. di amministratore della Moonshot Investment Holding Limited -società acquirente con rogito notarile del 27 gennaio 2025 di quote pari al 70% del capitale della F.C. COMO WOMEN S.R.L. - interamente partecipata dalla Moonshot Holding Limited, di cui è amministratore, partecipata al 100% dalla Mercury 13 LLC, di cui è co-amministratore delegato, in violazione: a) degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma lett. A1) delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (11/02/2025) la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F., la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 11/02/2025) e non conforme agli standards federali quanto alla dimostrazione ai requisiti di solidità finanziaria dell’acquirente, come richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma delle N.O.I.F., non essendo state fornite dagli istituti di credito di riferimento indicazioni relative al suo merito creditizio, né spiegazioni concernenti la mancata assegnazione, alla medesima, d’una classe di rating, dovendosi, tuttavia, prendere atto delle cospicue disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti della Prime Cap Ventures Inc. (family office riconducibile al final owner, sig. George Economou), della capogruppo Mercury 13 LLC e della Moonshot Holding Ltd, sua controllante al 100%; b) degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (11/02/2025) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025, a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art.20 bis, risulta tardiva (rispetto al primo termine dell’11/02/2025) e inidonea;

Victoire Helene COGEVINA REYNAL, n.q. di co-amministratore delegato della dalla Mercury 13 LLC, partecipante al 100% al capitale della Moonshot Holding Limited, partecipante al 100% del capitale della Moonshot Investment Holding Limited, società acquirente, con rogito notarile del 27 gennaio 2025, di quote pari al 70% del capitale della F.C. COMO WOMEN S.R.L., in violazione: a) degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma lett. A1) delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (11/02/2025) la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F., la documentazione presentata in data 16 aprile 2025 è stata trasmessa a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 11/02/2025) e non conforme agli standards federali quanto alla dimostrazione ai requisiti di solidità finanziaria dell’acquirente, come richiesti dall’art. 20-bis, 6° comma delle N.O.I.F., non essendo state fornite dagli istituti di credito di riferimento indicazioni relative al suo merito creditizio, né spiegazioni concernenti la mancata assegnazione, alla medesima, d’una classe di rating, dovendosi, tuttavia, prendere atto delle cospicue disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti della Prime Cap Ventures Inc. (family office riconducibile al final owner, sig. George Economou), della capogruppo Mercury 13 LLC e della Moonshot Holding Ltd, sua controllante al 100%; b) degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (11/02/2025) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; la documentazione presentata in data 16 aprile 2025, a seguito di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 17 marzo 2025, aveva accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art.20 bis, risulta tardiva (rispetto al primo termine dell’11/02/2025) e inidonea;

FC COMO WOMEN, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Stefano VERGA,

- Sig. George ECONOMOU,

- Sig. Mario Augusto MALAVE' PASQUALI,

- Sig.ra Victoire Helene COGEVINA REYNAL,

- Società FC COMO WOMEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Verga;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano VERGA,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. George ECONOMOU,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario Augusto MALAVE' PASQUALI,

- 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Victoire Helene COGEVINA REYNAL,

- € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società FC COMO WOMEN;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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