FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 373/AA del 02/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOMPADRE – GHERGO – ASD PASSATEMPESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 326 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea Bompadre, Maurizio Ghergo e della società ASD PASSATEMPESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Andrea Bompadre, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Passatempese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Passatempese, alla gara A.S.D. Passatempese – A.S.D. Villa Musone disputata il 20.9.2025 e valevole per il campionato U17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
Maurizio Ghergo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Passatempese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Passatempese, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Andrea Bompadre nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Passatempese alle gare A.S.D. Passatempese – A.S.D. Villa Musone del 20.9.2025 e Filottranese A.S.D. – A.S.D. Passatempese del 27.9.2025, entrambe valevoli per il campionato Under 17 Provinciali, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ASD PASSATEMPESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Maurizio Ghergo ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Andrea Bompadre ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Andrea Bompadre,
- Sig. Maurizio Ghergo,
- Società ASD PASSATEMPESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Ghergo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Andrea Bompadre,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio Ghergo,
- € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD PASSATEMPESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
