FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 372/AA del 02/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COCCHI – CAVICCHI – SSD SANPAIMOLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 195 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alex COCCHI, Sabrina CAVICCHI e della società S.S.D. SANPAIMOLA A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
Alex COCCHI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Sanpaimola a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC , per avere lo stesso, avuta conoscenza a seguito della diffida del 24.6.2025 del disagio emotivo e psicologico manifestato da un calciatore minorenne tesserato per la società dallo stesso rappresentata a seguito di un comportamento di bullismo e cyberbullismo posto in essere il giorno 12.6.2025 nel corso del Torneo di Arezzo da parte di alcuni compagni di squadra nati nell’anno 2012 militanti nella categoria esordienti, omesso di adottare misure adeguate a garantirne la tutela ed il benessere così manifestando una evidente trascuratezza rispetto ai bisogni del minore Sig. B.T. il quale, a causa dello stato di ansia e stress derivante dagli atti e comportamenti posti in essere nei suoi confronti, è stato indotto a richiedere lo svincolo dalla società S.S.D. Sanpaimola a r.l.; lo stesso presidente, in particolare, ha omesso di intervenire, adottando misure di immediata prevenzione nonché correttive adeguate nei confronti dei calciatori minorenni Sig.ri S.M., T.C., L.T., G.L., S.C. e G.M. che hanno tutti il giorno 12.6.2025, unitamente al calciatore Sig. M.C. all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., fatto accesso senza il consenso del Sig. B.T. all’interno della camera della struttura ricettiva nella quale lo stesso soggiornava unitamente alla squadra in occasione del Torneo di Arezzo, per poi intonare ripetutamente un coro del seguente testuale tenore: “faccetta nera, bell’abissina, faccetta nera che già l’ora si avvicina, quando staremo insieme a te noi ti daremo un’altra legge ed un altro re”; tanto è accaduto mentre il Sig. B.T., sdraiato sul letto, veniva colpito sul corpo con mani e ciabatte e veniva ripreso in un video che è stato successivamente postato dal calciatore sig. S.M. sulla chat del gruppo squadra della categoria esordienti della società S.S.D. Sanpaimola a r.l. denominata “sanpa is on fire”;
Sabrina CAVICCHI, all’epoca dei fatti Responsabile Safeguarding tesserata per la società A.S.D. Sanpaimola a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e) nonché dall’art. 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” adottata dalla FIGC , per avere la stessa, avuta conoscenza a seguito della diffida del 24.6.2025 del disagio emotivo e psicologico manifestato da un calciatore minorenne tesserato per la A.S.D. Sanpaimola a r.l. a seguito di un comportamento di bullismo e cyberbullismo posto in essere il giorno 12.6.2025 nel corso del Torneo di Arezzo da parte di alcuni compagni di squadra nati nell’anno 2012 militanti nella categoria esordienti, omesso di adottare misure adeguate a garantirne la tutela ed il benessere così manifestando una evidente trascuratezza rispetto ai bisogni del minore Sig. B.T. il quale, a causa dello stato di ansia e stress derivante dagli atti e comportamenti posti in essere nei suoi confronti, è stato indotto a richiedere lo svincolo dalla società S.S.D. Sanpaimola a r.l.; per avere la stessa, in particolare, omesso di intervenire adottando misure di immediata prevenzione ed accertamento nonché correttive adeguate nei confronti dei calciatori minorenni Sig.ri S.M., T.C., L.T., G.L., S.C. e G.M. i quali hanno preso parte, il giorno 12.6.2025, ad un episodio di prevaricazione nei confronti del calciatore Sig. B.T. consistito nell’avere gli stessi, unitamente al calciatore Sig. M.C. all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., fatto accesso senza il consenso del Sig. B.T. all’interno della camera della struttura ricettiva nella quale lo stesso soggiornava unitamente alla squadra in occasione del Torneo di Arezzo, per poi intonare ripetutamente un coro del seguente testuale tenore: “faccetta nera, bell’abissina, faccetta nera che già l’ora si avvicina, quando staremo insieme a te noi ti daremo un’altra legge ed un altro re”; tanto è accaduto mentre il Sig. B.T., sdraiato sul letto, veniva colpito sul corpo con mani e ciabatte e veniva ripreso in un video che è stato successivamente postato dal calciatore sig. S.M. sulla chat del gruppo squadra della categoria esordienti della società S.S.D. Sanpaimola a r.l. denominata “sanpa is on fire”;
S.S.D. SANPAIMOLA A.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alex Cocchi, Sabrina Cavicchi, S.M., T.C., L.T., G.L., S.C. e G.M.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Alex COCCHI,
- Sig.ra Sabrina CAVICCHI,
- Società S.S.D. SANPAIMOLA A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alex Cocchi; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alex COCCHI,
- 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Sabrina CAVICCHI,
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. SANPAIMOLA A.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
