FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 395/AA del 16/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BILLO – GRITTI – STILLITANO – ASD SALA GALBIATE 1974

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 414 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ernesto BILLO, Matteo GRITTI , Fortunato STILLITANO e della società A.S.D. SALA GALBIATE 1974, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ernesto BILLO, dirigente tesserato per la società A.S.D. Sala Galbiate 1974 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara Sala Galbiate 1974 - Costamasnaga del 18.10.2025, valevole per il girone A del campionato Pulcini 2°anno della Delegazione di Lecco, con quattro tempi da venti minuti ciascuno nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con tempi di gioco da quindici minuti; Matteo GRITTI , dirigente tesserato per la società A.S.D. Sala Galbiate 1974 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara Sala Galbiate 1974 - Costamasnaga del 18.10.2025, valevole per il girone A del campionato Pulcini 2°anno della Delegazione di Lecco con quattro tempi da venti minuti ciascuno nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con tempi di gioco da quindici minuti;

Fortunato STILLITANO, dirigente tesserato per la società A.S.D. Sala Galbiate 1974 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso fatto disputare la gara Sala Galbiate 1974 - Costamasnaga del 18.10.2025, valevole per il girone A del campionato Pulcini 2°anno della Delegazione di Lecco con quattro tempi da venti minuti ciascuno nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con tempi di gioco da quindici minuti;

A.S.D. SALA GALBIATE 1974, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Ernesto Billo, Matteo Gritti e Fortunato Stillitano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione ;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Ernesto BILLO,

- Sig. Matteo GRITTI ,

- Sig. Fortunato STILLITANO,

- Società A.S.D. SALA GALBIATE 1974, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro NEGRI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ernesto BILLO,

- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo GRITTI ,

- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fortunato STILLITANO,

€ 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. SALA GALBIATE 1974;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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