FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 396/AA del 17/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZANIN – FERRARI – US BADIA POLESINE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 419 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola ZANIN, Natale FERRARI e della società U.S. BADIA POLESINE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola ZANIN, dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S. Badia Polesine all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 21.12.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S. Badia Polesine militante nel campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Natale FERRARI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Badia Polesine all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 21.12.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Prima Categoria al Sig. Nicola Zanin, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S. BADIA POLESINE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Natale Ferrari e Nicola Zanin all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Nicola ZANIN,

- Sig. Natale FERRARI,

- Società U.S. BADIA POLESINE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Natale Ferrari;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Nicola ZANIN,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Natale FERRARI,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S. BADIA POLESINE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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