FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 400/AA del 17/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da QUARTA – ASD FUTSAL LECCE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 727 pfi 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Sara QUARTA, e della società ASD FUTSAL LECCE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sara QUARTA, Presidente dotata di poteri di rappresentanza della ASD Futsal Lecce all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, dopo la disputa della della gara ASD Futsal Lecce – ASD Futsal Mesagne del 24 gennaio 2026 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie C2, nel corso di un’intervista pubblicata in data 26.1.2026 dalla testata giornalistica web “Corriere Salentino.it” espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e della reputazione propri dell’arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso;

ASD FUTSAL LECCE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la Sig.ra Sara Quarta;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig.ra Sara QUARTA,

- Società ASD FUTSAL LECCE, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Sara Quarta;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Sara QUARTA,

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL LECCE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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