FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 401/AA del 18/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTAGUTI – MATTA – TERLIZZI – SCD PROGRESSO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 254 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maria Teresa MONTAGUTI, Simone MATTA, Lorenza TERLIZZI e della società S.C.D. PROGRESSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maria Teresa MONTAGUTI, componente del Consiglio del Dipartimento Interregionale all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 22 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. 37 delle N.O.I.F., per aver richiesto ed ottenuto e comunque utilizzato dichiarazioni non veridiche, al fine di dimostrare il tesseramento, di fatto inesistente, quale Dirigente per una società appartenente al Dipartimento Interregionale, per le stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Il tutto per continuare a ricoprire la carica di Componente del Consiglio del Dipartimento Interregionale nelle stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Segnatamente: a) per la stagione 2023-24, per avere utilizzato una dichiarazione non veridica, in quanto apparentemente sottoscritta dal Presidente della società SSD Mezzolara arl, ma dallo stesso disconosciuta (peraltro con firma recante un nome di battesimo errato rispetto a quello del Presidente), con la quale attestava in maniera non veridica il tesseramento quale Dirigente per la società S.S.D. MEZZOLARA arl, al fine di dimostrare il possesso del requisito di tesseramento con una società iscritta al Dipartimento Interregionale, necessario per continuare a ricoprire la carica di componente del Consiglio del medesimo Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento della LND; b) per le stagioni 2024-25 e 2025-26, per avere la stessa, in data 7 ottobre 2025, richiesto alla società S.C.D. PROGRESSO, per il tramite dei dirigenti Sig.ri Simone Matta e Lorenza Terlizzi, di predisporre e trasmetterle due dichiarazioni, datate rispettivamente 2.9.2024 e 4.7.2025, con le quali attestava in maniera non veridica il suo tesseramento con la predetta società nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, poi ottenute nella medesima giornata del 7 ottobre 2025 e trasmesse in pari data al Dipartimento Interregionale, rispettivamente: la dichiarazione relativa alla stagione 2024 -25, con email delle ore 15,25 e la dichiarazione relativa alla stagione 2025 – 26, con email delle ore 15,15. Il tutto, al fine di dimostrare il possesso, nella realtà insussistente, del requisito di tesseramento con una società iscritta al Dipartimento Interregionale, necessario per continuare a ricoprire la carica di componente del Consiglio del medesimo Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento della LND;

Simone MATTA, Dirigente tesserato per la società S.C.D. Progresso all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso acconsentito e dato seguito alla richiesta formulata in data 7 ottobre 2025 dalla Sig.ra Maria Teresa Montaguti, componente del Consiglio del Dipartimento di Interregionale, di predisporre due dichiarazioni della società S.C.D. PROGRESSO, con le quali si attestava in maniera non veridica che la Sig.ra Maria Teresa Montaguti fosse tesserata per la citata società nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026. Segnatamente, per avere il MATTA, a seguito della telefonata ricevuta dalla Montaguti, chiesto alla Sig.ra Terlizzi, consigliere della società S.C.D. PROGRESSO, di contattare la Montaguti per riscontrare la richiesta formulata dalla stessa, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo Matta in sede di audizione;

Lorenza TERLIZZI, consigliere dotata di poteri di rappresentanza della società S.C.D. PROGRESSO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa acconsentito e dato seguito, con comportamento commissivo, alla richiesta formulata in data 7 ottobre 2025 dalla Sig.ra Maria Teresa Montaguti, componente del Consiglio del Dipartimento di Interregionale, predisponendo, in nome e per conto della società S.C.D. PROGRESSO, due dichiarazioni cartacee datate, rispettivamente, 2 settembre 2024 e 4 luglio 2025, con le quali si attestava in maniera non veridica che la Sig.ra Maria Teresa Montaguti fosse tesserata per la citata società nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026. Segnatamente, per avere predisposto materialmente le suddette dichiarazioni, sottoscrivendole utilizzando il nome del Presidente della società senza che questi ne fosse informato, né preventivamente né successivamente, e per averle trasmesse a mezzo posta elettronica alla Sig.ra Maria Teresa Montaguti;

S.C.D. PROGRESSO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Lorenza Terlizzi e Simone Matta;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig.ra Maria Teresa MONTAGUTI,

- Sig. Simone MATTA,

- Sig.ra Lorenza TERLIZZI,

- Società S.C.D. PROGRESSO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Giacobazzi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Teresa MONTAGUTI,

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone MATTA,

-  (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lorenza TERLIZZI,

- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.C.D. PROGRESSO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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