FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 409/AA del 20/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CICERI – RANAULO – ASD UNION MULAZZANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo CICERI, Raffaele RANAULO e della società A.S.D. UNION MULAZZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Matteo CICERI, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti tesserato quale responsabile della prima squadra per la società A.S.D. Union Mulazzano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Galgagnano - A.S.D. Union Mulazzano, disputata il 26.10.2025 e valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Lodi del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., radunato i propri calciatori, prima dell’inizio dell’incontro, in un’area adiacente l’impianto sportivo per comunicare loro la formazione, e impartito, durante la gara, disposizioni tecnico-tattiche alla propria squadra, posizionandosi su una scala con indosso un abito talare al di fuori e a ridosso del recinto di giuoco, nonché per avere, al minuto 37 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, fatto ingresso all’interno del recinto di gioco e colpito con un calcio il calciatore avversario, Sig. A.M., nonché infine per avere, al minuto 48 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della sua squadra, fatto ingresso nuovamente all’interno del recinto di gioco festeggiando con i propri calciatori e insultando quelli avversari, nonostante gli fossero preclusi la direzione della squadra e l’accesso all’interno del recinto di gioco per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lodi, con Comunicato Ufficiale n. 17 del 23.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 24.11.2025 che non aveva ancora ultimato di scontare;
Raffaele RANAULO, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union Mulazzano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico Sig. Matteo Ciceri, in occasione della gara A.S.D. Galgagnano - A.S.D. Union Mulazzano, disputata il 26.10.2025 e valevole per il Campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Lodi del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., radunasse i propri calciatori, prima dell’inizio dell’incontro, in un’area adiacente l’impianto sportivo per comunicare loro la formazione, e impartisse, durante la gara, disposizioni tecnico-tattiche alla propria squadra, posizionandosi su una scala con indosso un abito talare al di fuori e a ridosso del recinto di giuoco, nonché che il medesimo Sig. Ciceri, al minuto 37 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, facesse ingresso all’interno del recinto di gioco e colpisse con un calcio il calciatore avversario, sig. A.M., nonché infine che il predetto tecnico, al minuto 48 del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della sua squadra, facesse ingresso nuovamente all’interno del recinto di gioco festeggiando con i propri calciatori e insultando quelli avversari, nonostante gli fossero preclusi la direzione della squadra e l’accesso all’interno del recinto di gioco per essergli stata in precedenza irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lodi, con Comunicato Ufficiale n. 17 del 23.10.2025, la sanzione della squalifica fino al 24.11.2025 che non aveva ancora ultimato di scontare;
A.S.D. UNION MULAZZANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Raffaele Ranaulo e Matteo Ciceri;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Matteo CICERI,
- Sig. Raffaele RANAULO,
- Società A.S.D. UNION MULAZZANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Ranaulo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Matteo CICERI,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele RANAULO,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNION MULAZZANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
