FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 410/AA del 20/03/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAZZOTTI – MOROLLI – POLISPORTIVA SANGES ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pio MAZZOTTI, Christian MOROLLI e della società POLISPORTIVA SANGES ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Pio MAZZOTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sanges A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, degli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti da F.I.G.C., L.N.D. ed A.I.A.C. “per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche” relativi alle stagioni sportive 2023 -2024 e 2024 -2025 e pubblicati rispettivamente con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 292 del 22.2.2024 e con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 287 del 9.1.2025 per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025, consentito che il sig. Steven Raul James svolgesse l’attività di allenatore della squadra “esordienti” della società Polisportiva Sanges A.S.D., comportante contatti diretti e regolari con minori, in assenza di richiesta e di allegazione del certificato penale del casellario giudiziario del tecnico così come invece previsto dall'art. 25 bis, comma 1, del D.P.R. 313 del 14.11.2002 e dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014;
Christian MOROLLI, all’epoca dei fatti vice presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Polisportiva Sanges A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, degli Accordi Collettivi Nazionali sottoscritti da F.I.G.C., L.N.D. ed A.I.A.C. “per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche” relativi alle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 - 2025 pubblicati rispettivamente con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 292 del 22.2.2024 e con Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 287 del 9.1.2025 per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025, consentito che il sig. Steven Raul James svolgesse l’attività di allenatore della squadra “esordienti” della società Polisportiva Sanges A.S.D., comportante contatti diretti e regolari con minori, in assenza di richiesta e di allegazione del certificato penale del casellario giudiziario del tecnico così come previsto dall'art. 25 bis, comma 1, del D.P.R. 313 del 14.11.2002 e dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014;
POLISPORTIVA SANGES ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pio Mazzotti e Christian Morolli;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Pio MAZZOTTI,
- Sig. Christian MOROLLI,
- Società POLISPORTIVA SANGES ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pio Mazzotti;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pio MAZZOTTI,
- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Christian MOROLLI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA SANGES ASD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
