FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 436/AA del 03/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GROSSI – ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 840 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessandro GROSSI, e della società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro GROSSI, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, espresso reiteratamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri di taluni associati A.I.A. e, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante frasi ed espressioni contenute in taluni commenti da esso postati sulla pagina Facebook ufficiale della società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso: a) commento postato in data 1.2.2025 dopo che era stata resa nota la designazione dell'arbitro per la direzione della gara Roccasecca - Unipomezia in programma alla data del 2.2.2025 e valevole per il Campionato di Eccellenza Lazio Girone B della stagione sportiva 2024-2025; b) commento postato in data 16.2.2025 dopo la disputa della gara Roccasecca - Montespaccato valevole quale 5^ gara di ritorno del Campionato di Eccellenza Lazio Girone B della stagione 2024-2025 e terminata con la vittoria della squadra ospite per 0-1; c) commento postato in data 23.2.2025 dopo la disputa dell’incontro Lodigiani - Roccasecca valevole quale 6^ gara di ritorno del Campionato di Eccellenza Lazio Girone B della stagione sportiva 2024-2025 e terminata con la vittoria della squadra ospitante per 4-0;

ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto sig. Alessandro Grossi nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato della società;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Alessandro GROSSI,

- Società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Egidio Insardi;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro GROSSI,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it