FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 437/AA del 03/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANNUCCI – ASD BADESSE MONTERIGGIONI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 558 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Daniele MANNUCCI, e della società ASD BADESSE MONTERIGGIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Daniele MANNUCCI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Badesse Monteriggioni, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 11 e 23 novembre 2025, contattato calciatori minori, all’epoca tesserati per la S.S.D. a r.l. Asta 2016, a mezzo di messaggi WhatsApp inviati sulla loro utenza cellulare nei quali gli proponeva un incontro per discutere del loro tesseramento per la società A.S.D. Badesse Monteriggioni;
ASD BADESSE MONTERIGGIONI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Daniele Mannucci all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Daniele MANNUCCI,
- Società ASD BADESSE MONTERIGGIONI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Berni;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele MANNUCCI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BADESSE MONTERIGGIONI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
