FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 441/AA del 07/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLANGELO – PAPANGELO – GHILARDI – CIPULLI – FBC GRAVINA SCSD – USD CITTA’ DI FASANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni COLANGELO, Pietro Nunzio PAPANGELO, Ivan GHILARDI, Angelo CIPULLI e delle società FBC GRAVINA SCSD e USD CITTA' DI FASANO avente ad oggetto la seguente condotta:
Giovanni COLANGELO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.8.2025 del Dipartimento Interregionale LND stagione sportiva 2025/2026, per avere, relativamente alla gara di Coppa Italia di serie D dell’ 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, consentito alla sua società di usufruire ingressi gratuiti in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;
Pietro Nunzio PAPANGELO, all’epoca dei fatti segretario della società FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.8.2025 del Dipartimento Interregionale LND stagione sportiva 2025/2026, per avere, relativamente alla gara di Coppa Italia di serie D dell’ 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, consentito alla sua società di usufruire ingressi gratuiti in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;
Ivan GHILARDI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Fasano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale LND del 4.8.2025 stagione sportiva 2025/2026, per non aver provveduto, nel termine previsto dal citato Comunicato ufficiale, a predisporre e rimettere al Dipartimento Interregionale la documentazione ivi indicata, relativa alla gara di Coppa Italia di serie D dell’ 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, nonché per non aver determinato e applicato i prezzi dei biglietti per il settore ospiti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali, nonché per aver stabilito ingressi gratuiti con la società F.B.C. Gravina in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;
Angelo CIPULLI, all’epoca dei fatti tesserato quale Direttore Generale per la società U.S.D. Città di Fasano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale LND del 4.8.2025 stagione sportiva 2025/2026, per non avere lo stesso provveduto, nel termine previsto dal citato Comunicato ufficiale a predisporre e rimettere al Dipartimento Interregionale la documentazione ivi indicata, relativa alla gara di Coppa Italia di serie D dell’ 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano - F.B.C. Gravina, nonché per aver stabilito ingressi gratuiti con la società F.B.C. Gravina in assenza di accordi comunicati al Dipartimento Interregionale almeno tre giorni prima della gara;
FBC GRAVINA SCSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Giovanni COLANGELO ed il Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO; USD CITTA' DI FASANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Angelo CIPULLI e Ivan GHILARDI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Giovanni COLANGELO,
Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO,
Sig. Ivan GHILARDI,
Sig. Angelo CIPULLI,
Società FBC GRAVINA SCSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Colangelo,
- Società USD CITTA' DI FASANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ivan Ghilardi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni COLANGELO,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pietro Nunzio PAPANGELO,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Ivan GHILARDI,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo CIPULLI,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FBC GRAVINA SCSD,
- € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società USD CITTA' DI FASANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
