FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 448/AA del 07/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE MAIO – COVINO – DE ROSA – LAMBERTI – ASD PANNARANO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 542 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario DE MAIO, Andrea COVINO, Francesco DE ROSA, Mario LAMBERTI e della società A.S.D. PANNARANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario DE MAIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1,e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pannarano Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Mario Lamberti nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Pannarano Calcio alle gare Pannarano Calcio - San Marco Dei Cavoti del 12.10.2025, Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano dell’1.11.2025, tutte valevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria; nonchè ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

Andrea COVINO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pannarano Calcio - San Marco Dei Cavoti del 12.10.2025 valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Lamberti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Francesco DE ROSA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano dell’1.11.2025, entrambe valevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Lamberti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Mario LAMBERTI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pannarano Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pannarano Calcio, alle gare Pannarano Calcio - San Marco Dei Cavoti del 12.10.2025, Football Club San Giorgio - Pannarano Calcio del 19.10.2025 e Pannarano Calcio - Vitulano del 1.11.2025, tutte valevoli per il girone D del campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. PANNARANO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Mario De Maio, Andrea Covino e Francesco De Rosa, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Mario Lamberti ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Mario DE MAIO,

- Sig. Andrea COVINO,

- Sig. Francesco DE ROSA,

- Sig. Mario LAMBERTI,

- Società A.S.D. PANNARANO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario DE MAIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario DE MAIO,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea COVINO,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco DE ROSA,

- 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Mario LAMBERTI,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione per la società A.S.D. PANNARANO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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