FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 449/AA del 07/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRUCCULERI – RIZZUTO – SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 550 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore BRUCCULERI, Ignazio RIZZUTO e della società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Salvatore BRUCCULERI, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, dal 21.10.2025 al 2.11.2025, all’interno e nell’interesse della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, per la quale si è tesserato a far data dal 3.11.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nella corrente stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 21.10.2025 al 2.11.2025, a seguito dell’esonero del sig. Iacono Fullone Giovanni, svolto il ruolo e i compiti di allenatore responsabile della squadra di Eccellenza della S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, sia nel corso degli allenamenti che in occasione delle gare ufficiali del 26.10.2025 e del 2.11.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 3.11.2025;
Ignazio RIZZUTO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il tecnico sig. Brucculeri Salvatore, nella corrente stagione sportiva e segnatamente dal 21.10.2025 al 2.11.2025, a seguito dell’esonero del sig. Iacono Fullone Giovanni, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore responsabile della squadra di Eccellenza della S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, sia nel corso degli allenamenti che in occasione delle gare ufficiali del 26.10.2025 e del 2.11.2025, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 3.11.2025;
SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato come presidente il sig. Rizzuto Ignazio e nel cui interesse il sig. Brucculeri Salvatore ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Salvatore BRUCCULERI,
- Sig. Ignazio RIZZUTO,
- Società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ignazio RIZZUTO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Salvatore BRUCCULERI,
- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Ignazio RIZZUTO,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
