FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 451/AA del 07/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE NARDIS – ROCCAGORGA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 860 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luca DE NARDIS, e della società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luca DE NARDIS, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Roccagorga Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara Roccagorga Calcio - Polisportiva Sonnino 1960, disputata il 25.1.2026 e valevole per il Campionato Prima Categoria Girone H Lazio della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;
A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. De Nardis Luca all’epoca dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Luca DE NARDIS,
- Società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro CIOTTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Luca DE NARDIS,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROCCAGORGA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
