FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 452/AA del 08/04/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PES – DEIANA – CICCHESI – ASD COGHINAS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 577 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio PES, Ignazio DEIANA, Giulio CICCHESI e della società ASD COGHINAS CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabrizio PES, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Coghinas Calcio, in violazione: A) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 1), lett. c), dei Comunicati Ufficiali n. 1 del 10.7.2024 e n. 1 dell’11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 - 2026, omesso di tesserare un responsabile tecnico dell’Attività di Base e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti ad un tecnico non in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) degli artt. art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Primi Calci e Pulcini rispettivamente ai sigg.ri Ignazio Deiana e Giulio Cicchesi nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonchè per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti ai sigg.ri Ignazio Deiana e Giulio Cicchesi nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e non fossero tesserati per la A.S.D. Coghinas Calcio;
Ignazio DEIANA, dirigente tesserato per la società A.S.D. Coghinas Calcio nella stagione sportiva 2024 – 2025 e non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società nella stagione sportiva 2025 – 2026, in violazione degli art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Coghinas Calcio militante nella categoria Primi Calci pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Coghinas Calcio militanti nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti in assenza di qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed in assenza di tesseramento per tale società;
Giulio CICCHESI, responsabile del settore giovanile tesserato per la società A.S.D. Coghinas Calcio nella stagione sportiva 2024 – 2025 e non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società nella stagione sportiva 2025 – 2026, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Coghinas Calcio militante nella categoria Pulcini pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Coghinas Calcio militante nella categoria Esordienti in assenza di qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ed in assenza di tesseramento per tale società;
ASD COGHINAS CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Fabrizio Pes, nonchè i sigg.ri Ignazio Deiana e Giulio Cicchesi nella stagione sportiva 2024 – 2025 ed al cui interno e nel cui interesse questi ultimi hanno svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella stagione sportiva 2025 - 2026;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Fabrizio PES,
Sig. Ignazio DEIANA,
- Sig. Giulio CICCHESI,
- Società ASD COGHINAS CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio Pes;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio PES,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Ignazio DEIANA,
- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giulio CICCHESI,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD COGHINAS CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
