F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 221/TFN – SD del 23 Aprile 2026 (motivazioni) – USD Carrara 90 ASD – 192/TFNSD
Decisione/0221/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0192/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23207/1301pf24-25/GC/DP/ff del 4 marzo 2026 e depositato il 5 marzo 2026, nei confronti della società U.S.D. Carrara 90 A.S.D., la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 4 marzo 2026, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la società U.S.D. Carrara 90 A.S.D. per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giorgio Fornone e Alfredo Bello, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata:
- “sig. FORNONE Giorgio, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 (esonerato in data 23.2.2025), nonché soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Carrara 90 ASD: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 per la quale aveva prestato l’attività di allenatore della squadra under 14 sino alla data del suo esonero (23.2.2025), da questo momento e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. Carrara 90 ASD, fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna, una consulenza tecnica in ordine ai calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnico-tattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri Carrara 90 - Bacigalupo del 26.5.2025, Carrara 90 - Cenisia dell’1.6.2025 e Carrara 90 - Bacigalupo del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara Carmagnola - Carrara 90 del 7.6.2025”;
- “sig. BELLO Alfredo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90 ASD: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giorgio Fornone, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 per la quale lo stesso aveva prestato l’attività di allenatore della squadra under 14 sino alla data del suo esonero (23.2.2025), da questo momento e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. Carrara 90 ASD, fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna, una consulenza tecnica in ordine ai calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnico-tattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri Carrara 90 - Bacigalupo del 26.5.2025, Carrara 90 - Cenisia dell’1.6.2025 e Carrara 90 - Bacigalupo del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara Carmagnola - Carrara 90 del 7.6.2025”.
La fase istruttoria
In data 25.06.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione della F.C. TORINESE 1894 ASD del 10.06.2025, trasmessa il successivo 13.06.2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 192 pf25-26 avente ad oggetto “Presunta attività posta in essere dal tecnico Andrea Calabrese - UEFA B cod. 101.719 - per la società USD Carrara 90 successivamente all'esonero dalla società FC Torinese 1894 e presunto proselitismo finalizzato al trasferimento di alcuni calciatori”.
Con la richiamata nota il Vicepresidente della società FC TORINESE 1894, Sig. Andrea Calabrese, informava la Procura Federale in merito al fatto che il tecnico Sig. Giorgio FORNONE, tesserato nella stagione sportiva 2024-25 per la FC TORINESE 1894, dopo l’esonero dall’incarico di allenatore della squadra della categoria U 14 Regionale, avvenuto in data 25.02.2025, avrebbe “contattato ripetutamente la maggior parte dei giocatori dell’U 14 dal medesimo allenati” e “palesava loro la volontà di portarli con sé nella nuova società nella quale sarebbe andato ad allenare. Dal marzo 2025 infatti, alcuni giocatori non si sono più presentati agli allenamenti e ancor meno alle partite del Campionato Regionale”. Aggiungeva che “dalla documentazione video e fotografica che si deposita, il Sig. Fornone risulta essere l’allenatore della categoria 2011 U 14 Regionali del Carrara 90 a far data da Aprile 2025 nonché essere stato presentato a tutta la squadra in data 21 maggio 2025 ed aver gestito allenamenti e partite sino ad oggi”. Allegava sei immagini fotografiche e un file video in cui è visibile il Sig. Giorgio FORNONE, in campo, mentre svolge la sua attività di Tecnico per la USD CARRARA 90.
L’Organo inquirente, valutata la documentazione pervenutagli ed acquisiti i fogli di censimento delle Società interessate e le liste dei rispettivi tesserati, oltre a documentazione presente su siti sportivi locali circa il Sig. FORNONE, provvedeva ad audire il denunciante, che forniva ulteriori documenti e alcuni video, il tecnico denunciato, che faceva solo qualche laconica ammissione circa il fatto di aver collaborato con la società CARRARA 90 dopo il suo esonero dalla TORINESE, nonché i calciatori Matteo CATALDI, Alberto DICORATO, Mattia DI GIROLAMO e Riccardo TESTA, tutti calciatori tesserati con la società FC TORINESE 1894 nella s. s. 2024-25 e per la USD CARRARA 90 nella s.s. 2025-26 , e, infine il calciatore Mirko De Sanctis tesserato con la società TORINESE.
Ritendo di aver acquisito elementi sufficienti e idonei a sostenere l’accusa, la Procura Federale, in data 11.09.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando ai sigg.ri Giorgio FORNONE, Alfredo BELLO e alla Società U.S.D. Carrara 90 A.S.D. quanto riportato nel suddetto atto.
Il Sig. FORNONE, per il tramite del proprio difensore di fiducia, acquisiva copia del fascicolo istruttorio e depositava memoria.
Successivamente, prima del maturare dei termini per l’eventuale deferimento, tutte le parti raggiungevano distinti accordi con la Procura Federale per l’applicazione di sanzioni condivise ai sensi dell’art. 126 CGS che venivano ritualmente recepite dal Presidente Federale e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 191/AA del 6 novembre 2025.
Tuttavia la società U.S.D. Carrara 90 A.S.D. non manteneva fede all’impegno assunto, consistente nell’obbligo di corrispondere entro trenta giorni dalla pubblicazione del ridetto C.U. la sanzione nella misura ridotta di euro 300,00, di talché il Presidente Federale, con Comunicato Ufficiale n. 349/AA del 16.02.2026, dichiarava risolto l’accordo e comunicava tale decisione alla Procura Federale per il seguito di competenza.
L’Organo requirente, con atto del 4 marzo 2026, deferiva a questo Tribunale la società U.S.D. Carrara 90 A.S.D. ascrivendole le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 14.04.2026.
Nessuna delle parti depositava memoria.
L’udienza del 14.04.2026
Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, era presente, in rappresentanza della Procura Federale, il Sostituto Avv. Luca Zennaro.
Nessuno era presente per la deferita.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, richiamatone il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione alla società U.S.D. CARRARA 90 ASD della sanzione di euro 800,00 di ammenda.
La decisione
Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, che la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della società U.S.D. CARRARA 90 ASD quale conseguenza degli atti e dei comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio FORNONE e Alfredo BELLO risulti accertata.
Per raggiungere, dunque, tale valutazione occorre prendere in esame la posizione del Sig. Giorgio FORNONE per quanto attiene la responsabilità oggettiva e la posizione del Sig. Alfredo BELLO per la diretta.
Con riferimento al primo e a quanto denunciato dalla società TORINESE, solo le accuse relative al ruolo da questi svolto nell’interesse della società CARRARA, dopo l’esonero dalla TORINESE, hanno trovato riscontro nelle attività istruttorie esperite dalla Procura Federale. Infatti dalle indagini svolte e dall’ampia acquisizione di materiale audio e video, mentre nulla di certo emerge circa la presunta attività di “scouting”, risulta chiaramente che il sig. Giorgio FORNONE si è effettivamente dedicato, a partire dal suo esonero (23.2.2025) dall’incarico precedentemente ricoperto presso la società TORINESE 1894 A.S.D. e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, a una sistematica attività di consulente e di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. CARRARA 90 A.S.D., fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna insieme al Direttore sportivo di questa, Sig. Maurizio Fontana, indicazioni circa i calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnico-tattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri CARRARA 90 - BACIGALUPO del 26.5.2025, CARRARA 90 - CENISIA dell’1.6.2025 e CARRARA 90 - BACIGALUPO del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara CARMAGNOLA - CARRARA 90 del 7.6.2025. Quanto sopra risulta sia da parziali ammissioni dell’allenatore stesso sia, indiscutibilmente, come già evidenziato, da fotografie e filmati che lo ritraggono nel ruolo svolto.
Tuttavia tale attività, è stata svolta in palese dispregio del dettato dell’art. 38, comma 4, delle NOIF e dell’art. 40, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC. Emblematico è il disposto del secondo comma del citato articolo del Regolamento che così recita: “2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi”.
Dalle accertate violazioni disciplinari poste in essere dal sig. FORNONE discende, poi, la responsabilità del sig. Alfredo BELLO, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90 A.S.D., al quale la Procura Federale ha contestato di aver consentito e comunque non impedito, come di fatto avvenuto, che l’ex tecnico della TORINESE ponesse in essere le condotte da cui sono scaturite le violazioni a lui ascritte.
La società U.S.D. CARRARA 90 ASD deve, dunque, a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Con riguardo al regime sanzionatorio, Il Tribunale, rilevato che l’accordo ex art. 126 CGS precedentemente raggiunto tra la Società e la Procura Federale, poi risolto per inadempienza del CARRARA, prevedeva una sanzione base di euro 600,00 di ammenda, ritiene congruo determinare la sanzione irroganda in euro 800,00 di ammenda visto che la Società, con la sua scorretta condotta, ha creato disagio e aggravio di lavoro all’intera organizzazione federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitamente pronunciando, irroga alla società USD Carrara 90 ASD la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 23 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
