F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 222/TFN – SD del 23 Aprile 2026 (motivazioni) – Giancarlo Romanin, Morgan Cavallari, USD Laghetti Raiffeisen ASD – 191/TFNSD
Decisione/0222/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0191/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22667/354pf25-26/GC/DP/ff del 27 febbraio 2026 e depositato il 2 marzo 2026, nei confronti dei sigg.ri Giancarlo Romanin, Morgan Cavallari, nonché della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il presente procedimento trae origine da una segnalazione e relativa nota integrativa pervenute alla Procura Federale in data 8.10.2025 e 17.10.2025 in cui vengono denunciati alcuni comportamenti antiregolamentari posti in essere dal sig. Giancarlo Romanin, all’epoca dei fatti tecnico UEFA B tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D, nei confronti di alcuni giovani atleti.
In particolare, l’esposto riporta plurimi abusi psicologici, culminati in un episodio di prevaricazione verificatosi nel corso della seduta preparatoria di allenamento del 24.9.2025 in danno del calciatore minorenne B.O.N.; comportamento quest’ultimo che avrebbe indotto il sig. Giancarlo Romanin ad abbandonare la conduzione tecnica della squadra Giovanissimi Provinciali della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen, rassegnando le proprie dimissioni in data 17.10.2025.
La Procura Federale ha iscritto il procedimento nel proprio registro in data 31 ottobre 2025 al n. 354 pf 25-26.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito, tra l’altro:
- scheda di tesseramento del sig. Morgan Cavallari, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D.;
- distinte delle gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali disputate dalla squadra della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. dal 7.9.2025 al 26.10.2025;
- verbale di audizione del sig. B.O.N., all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 13.11.2025;
- verbale di audizione del sig. F.G., all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 19.11.2025;
- verbale di audizione del sig. R.M., all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 19.11.2025;
- verbale di audizione del sig. R.P., all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 19.11.2025;
- verbale di audizione del sig. B.T., all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 26.11.2025;
- verbale di audizione del sig. A.B., all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 26.11.2025;
- verbale di audizione del sig. A.G., all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 26.11.2025;
- verbale di audizione del sig. Giovanni Tomasi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 4.12.2025;
- verbale di audizione del sig. Morgan Cavallari, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., del 9.12.2025;
- verbale di audizione del sig. Giancarlo Romanin, tecnico UEFA B, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., dimissionario a decorrere dal 17.10.2025, dell’11.12.2025.
All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 19 gennaio 2026, la comunicazione di Conclusione delle Indagini ai sig.ri Giovanni Tomasi, Giancarlo Romanin, Morgan Cavallari nonché alla società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D che non hanno presentato memorie difensive.
In data 27 febbraio 2026 la Procura Federale ha deferito i sig.ri Giovanni Tomasi, Giancarlo Romanin, Morgan Cavallari e la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D, per rispondere:
- il sig. ROMANIN Giancarlo,
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 4, comma 1, lett. a) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025– 2026, quantomeno sino alla data delle sue dimissioni (17.10.2025), posto in essere gravi e ripetuti episodi di sopraffazione ed abuso piscologico in danno di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Giovanissimi Provinciali della U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., consistiti nell’aver proferito all’indirizzo degli stessi, sia nel corso degli allenamenti che delle gare ufficiali, espressioni blasfeme ed altre del seguente tenore letterale: “cosa cazzo hai nella mente, come cazzo giochi”, “ non sapete fare un cazzo”, “non capite un cazzo”;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 4, comma 1, lett. b), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, in particolare il giorno 24.9.2025, nel corso di una seduta preparatoria di allenamento della squadra Giovanissimi della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., colpito con un movimento della testa il setto nasale del calciatore minorenne sig. B.O.N. mentre Procura Federale 11 quest’ultimo era intento a rialzarsi da terra dopo essersi chinato per sistemare il proprio parastinchi;
c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data delle sue dimissioni (17.10.2025), consentito al dirigente sig. Morgan Cavallari, privo dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e delle necessarie abilitazioni, di coadiuvarlo nel corso delle sedute preparatorie di allenamento della squadra militante nella categoria Giovanissimi della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen nonché di assumerne la conduzione tecnica in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali: U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – Auer Ora del 7.9.2025, A.S.D. Laives Bronzolo - U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 14.9.2025, Sciliar – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 27.9.2025, U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – A.S.V. Ritten Sport del 5.10.2025, Margreid – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. dell’11.10.2025;
- il sig. CAVALLARI Morgan, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, privo dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e delle necessarie abilitazioni, coadiuvato l’allenatore sig. Giancarlo Romanin nel corso delle sedute preparatorie di allenamento della squadra Giovanissimi della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., assumendone altresì la conduzione tecnica in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali: U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – Auer Ora del 7.9.2025, A.S.D. Laives Bronzolo - U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 14.9.2025, Sciliar – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 27.9.2025, U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – A.S.V. Ritten Sport del 5.10.2025, Margreid – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. dell’11.10.2025, Haschlacher – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 18.10.2025;
- il sig. TOMASI Giovanni,
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma Procura Federale 12 che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2, lett. e) ed f), 6, comma 1, 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, commi 1 e 2, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, anche in virtù dei doveri derivanti dal ruolo formalmente assunto di Responsabile Safeguarding a decorrere dal 28.8.2025, posto in essere gravi e ripetute carenze in merito alla corretta ed adeguata attuazione della normativa sopra richiamata, per avere lo stesso:
- omesso di rendere note ai calciatori militanti nella squadra Giovanissimi della U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. le procedure e misure di prevenzione di cui al Regolamento F.I.G.C. contro abusi violenze e discriminazioni, così impedendogli di poter acquisire piena consapevolezza in ordine ai diritti, doveri, obblighi, tutele e responsabilità loro spettanti nell’esercizio dell’attività sportiva;
- omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding in ordine ai gravi e ripetuti episodi di sopraffazione ed abuso psicologico posti in essere dal sig. Giancarlo Romanin nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data delle sue dimissioni (17.10.2025), in danno di diversi giovani calciatori militanti nella squadra Giovanissimi della U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., consistiti nell’avere il predetto tecnico proferito nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali espressioni blasfeme ed altre del seguente tenore letterale: “cosa cazzo hai nella mente, come cazzo giochi”, “non sapete fare un cazzo”, “non capite un cazzo”;
- quale presidente e responsabile Safeguarding nominato in data 28.8.2025, omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale del comportamento posto in essere dal tecnico sig. Giancarlo Romanin nel corso della seduta preparatoria di allenamento del 24.9.2025, in occasione della quale il predetto tecnico ha colpito con un movimento della testa il setto nasale del calciatore minorenne sig. B.O.N. mentre quest’ultimo era intento a rialzarsi da terra dopo essersi chinato per sistemare il proprio parastinchi;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 10, commi 1, 7 e 8, nonché dall’art. 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze Procura Federale 13 e Discriminazioni, per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024–2025 e 2025– 2026, omesso di predisporre ed adottare all’interno della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e un Codice di Condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, conformi alle Linee Guida di cui al Comunicato Ufficiale N. 87/A del 31 agosto 2023; nonché ancora per avere lo stesso provveduto in data 28.8.2025 ad inviare a mezzo del portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, le autocertificazioni relative alla nomina del Responsabile del Safeguarding ed all’adozione del Modello Organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta; tanto sebbene alla data del 28.8.2025, tali incombenze non fossero state ancora assolte dalla società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., così rilasciando dichiarazioni non veritiere in ordine al corretto adempimento da parte della compagine societaria dallo stesso presieduta degli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata;
c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata sig. Morgan Cavallari, privo dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e delle necessarie abilitazioni, di coadiuvare l’allenatore sig. Giancarlo Romanin nel corso delle sedute preparatorie di allenamento della squadra Giovanissimi della società da lui presieduta nonché di assumerne la conduzione tecnica in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali: U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – Auer Ora del 7.9.2025, A.S.D. Laives Bronzolo - U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 14.9.2025, Sciliar – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 27.9.2025, U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – A.S.V. Ritten Sport del 5.10.2025, Margreid – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. dell’11.10.2025, Haschlacher – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 18.10.2025;
- la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giovanni Tomasi (presidente e responsabile Safeguarding), Morgan Cavallari (dirigente) e Giancarlo Romanin (allenatore), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza di discussione del 14 aprile 2026 in vista della quale la Procura Federale ha depositato proposta di accordo ex art. 127 CGS concordata con il sig. Tomasi (dichiarata efficace con separata decisione).
Non sono pervenute memorie dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 14 aprile 2026 tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Luca Telch, in difesa dei sigg. Giancarlo Romanin e Giovanni Tomasi, entrambi presenti anche personalmente. Nessuno per le restanti parti deferite.
L’Avv. Zennaro, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento e replicando alle memorie di controparte, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni
- al sig. Giancarlo Romanin, mesi 8 (otto) di squalifica;
- al sig. Morgan Cavallari, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., euro 2.000,00 (millequattrocento/00) di ammenda.
L'Avv. Telch ha chiesto il rigetto degli addebiti evidenziando che dalle testimonianze dei calciatori, raccolte in fase di indagine riguardo all'operato del tecnico Romanin, non emergano unanimi conferme in merito ai ripetuti episodi di sopraffazione ed abuso piscologico descritti nell'atto di deferimento, sostenendo, altresì, con riferimento al contestato episodio del 24.09.2025, che non vi sia prova della volontarietà del contatto tra l'allenatore ed il suo giovane calciatore, il quale è stato accidentalmente colpito mentre era intento a rialzarsi da terra dopo essersi chinato per sistemare il proprio parastinchi.
La decisione
L’attività di indagine versata in atti consente di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dai sig.ri Giancarlo Romanin e Morgan Cavallari.
In particolare, nel corso delle audizioni, i calciatori minorenni, di seguito riportati, tutti tesserati per la società odierna deferita hanno reso dichiarazioni univoche e sovrapponibili in merito alle condotte ascritte al sig. Giancarlo Romanin.
Il sig. F.G. ha evidenziato che “quando si arrabbiava per gli esercizi sbagliati ripetutamente, alcune volte ho sentito il mister proferiva delle bestemmie. Verso alcuni miei compagni di squadra, quelli che si impegnavano meno, si rivolgeva anche in modo duro usando le seguenti espressioni; “cosa cazzo hai nella mente"," come cazzo giochi" "non capite un cazzo", "non sapete fare un cazzo" ma erano espressioni di stimolo verso i miei compagni. Riprendeva spesso i 2011 in particolare A. A. e anche B.”.
Il sig. R.P. ha riferito che “il mister era sempre abbastanza nervoso. Ricordo che il mister utilizzava dei termini un pò sopra le righe quando sia arrabbiava a volte gli scappava qualche bestemmia e frasi utilizzate verso noi calciatori del tipo: "cosa cazzo hai nella mente"," come cazzo giochi" "non capite un cazzo", “non sapete fare un cazzo”.
In tal senso anche le dichiarazioni dei sig.ri B.T. ed A.B.
Risultano, pertanto, provate le bestemmie e le frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei giovani calciatori proferite più volte dal sig. Giancarlo Romanin del seguente tenore: "cosa cazzo hai nella mente"," come cazzo giochi" "non capite un cazzo", “non sapete fare un cazzo”.
I gravi fatti contestati e provati compiuti da un tecnico che, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, deve “ essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”, ledono certamente la dignità dei tesserati che, in virtù dell’art. 5 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni hanno “il diritto a svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute”.
In tale prospettiva il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei calciatori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo, con la conseguenza che la finalità di stimolo al miglioramento delle prestazioni sportive non può mai essere invocata come potenziale alibi per giustificare espressioni lesive della dignità dei calciatori nell’esercizio dell’attività sportiva.
Allo stesso modo, le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di determinate condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica, emotiva e morale degli sportivi.
In tale prospettiva, l’allenatore assume un ruolo di riferimento, dovendo assicurare la fruizione dell’attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante, che garantisca il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni atleta.
In definitiva, la documentazione investigativa offre un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti che concorrono a dare evidenza della violazione dei principi sopra richiamati.
Quanto, infine, alla contestazione rivolta al sig. Giancarlo Romanin per avere quest’ultimo nel corso dell’allenamento del 24.9.2025, colpito con un movimento della testa il setto nasale del calciatore minorenne sig. B.O.N., i sig.ri G.A. e B.T., all’epoca dei fatti calciatori minorenni tesserati per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., in sede di rispettive audizioni, con dichiarazioni del medesimo tenore, hanno rappresentato che durante un esercizio tecnico su cui B.O.N. trovava delle difficoltà, il sig. Giancarlo Romanin visibilmente innervosito ed arrabbiato si è avvicinato al giovane calciatore e lo ha colpito con la visiera del berretto sul naso provocando sanguinamento.
Tale comportamento del sig. Giancarlo Romanin viola l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in combinato disposto con il citato art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. apparendo del tutto inverosimile l’accidentalità dell’accaduto considerato lo stato di evidente nervosismo ed arrabbiatura del deferito che, peraltro, anziché accompagnare il B.O.N. nello spogliatoio ed aiutarlo nella medicazione, ha continuato a svolgere l’allenamento limitandosi, solo a distanza di ore, a telefonare alla famiglia del ragazzo scusandosi dell’accaduto.
Con riferimento, poi, ai profili disciplinari ascritti al dirigente sig. Morgan Cavallari, per avere lo stesso, in assenza dell’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e delle necessarie abilitazioni, coadiuvato l’allenatore sig. Giancarlo Romanin nel corso delle sedute preparatorie di allenamento della squadra della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen, assumendone altresì la conduzione tecnica in occasione di diverse gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali, i fatti sono documentalmente provati dalle distinte di gara acquisite nel corso dell’attività inquirente svolta, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di rispettive audizioni da parte della Procura Federale. A tal proposito, il calciatore sig. A.B. ha riferito quanto segue: “Il mister in qualche partita è stato sostituito in panchina da Cavallari Morgan perché doveva scontare una squalifica riferita alla stagione precedente. Ricordo che Morgan Cavallari in quelle partite era in panchina e durante la gara i dava le disposizioni tecniche sostituendosi al nostro mister Giancarlo”. Del medesimo tenore risultano poi le dichiarazioni rese dal compagno di squadra sig. A.G.: “Il mister in due partite di questa stagione è stato sostituito in panchina da Cavallari Morgan perché Procura Federale 8 doveva scontare una squalifica riferita alla stagione precedente comminata per bestemmie in campo. Ricordo che Morgan Cavallari in quelle partite era in panchina e durante la gara i dava le disposizioni tecniche sostituendosi al nostro mister Giancarlo”. Anche il sig. Giovanni Tomasi, presidente della società deferita, chiamato a riferire il ruolo assunto dal dirigente sig. Morgan Cavallari in occasione delle gare disputate dalla squadra militante nella categoria Giovanissimi Provinciali della società dal 7.9.2025 all’11.10.2025, ha precisato quanto segue: “Premetto che il nostro allenatore era Romanin Giancarlo. Nelle partite sopra indicate in distinta gara siamo entrati io e il mio dirigente Morgan Cavallari ha sopperito alla mancanza dell’allenatore, nelle prime due partite squalificato e nelle seguenti dimissionario. Ci siamo quindi messi alla ricerca di un allenatore che abbiamo trovato verso la fine di ottobre”.
Appare, pertanto, dimostrata la violazione dell’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, il sig. Morgan Cavallari, privo dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e delle necessarie abilitazioni, coadiuvato l’allenatore sig. Giancarlo Romanin nel corso delle sedute preparatorie di allenamento della squadra Giovanissimi della società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., assumendone altresì la conduzione tecnica in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Giovanissimi Provinciali: U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – Auer Ora del 7.9.2025, A.S.D. Laives Bronzolo - U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 14.9.2025, Sciliar – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 27.9.2025, U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. – A.S.V. Ritten Sport del 5.10.2025, Margreid – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. dell’11.10.2025, Haschlacher – U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. del 18.10.2025.
Dalla responsabilità del tecnico UEFA B Giancarlo Romanin e del dirigente Morgan Cavallari, all’epoca dei fatti tesserati per la società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D. discende, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta ed oggettiva della società stessa.
L’entità della sanzione va, da ultimo, commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita e deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/20222023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/20232024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).
A tal fine, pertanto, il Collegio ritiene equo irrogare al sig. Giancarlo Romanin, mesi 6 (sei) di squalifica, al sig. Morgan Cavallari, mesi 3 (tre) di inibizione ed alla società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., euro 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giancarlo Romanin, mesi 6 (sei) di squalifica;
- al sig. Morgan Cavallari, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società U.S.D. Laghetti Raiffeisen A.S.D., euro 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 23 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
