F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 223/TFN – SD del 24 Aprile 2026 (motivazioni) – Matteo Frigerio, ASD Uso Figino Calcio – 197/TFNSD
Decisione/0223/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0197/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23597/388pf25-26/GC/DP/ff del 9 marzo 2026 e depositato il 10 marzo 2026, nei confronti del sig. Matteo Frigerio, nonché nei confronti della società A.S.D. Uso Figino Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato il 10 marzo 2026 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:
“− il sig. FRIGERIO Matteo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, al termine della gara Ardor Lazzate - Uso Figino Calcio disputata l’11.10.2025 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Regionali del C.R. Lombardia, reagito a una spallata ricevuta da parte del sig. Andrea Tumiati, allenatore della squadra avversaria, colpendogli lo zigomo con la testa senza procurargli conseguenze lesive;
− la società A.S.D. Uso Figino Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Frigerio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
La fase predibattimentale
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 13.10.2025 trasmessa dal sig. Andrea Tumiati, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Ardor Lazzate, tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding della F.I.G.C. e pervenuta alla Procura Federale in data 23.10.2025, con la quale riferiva che al termine della gara Ardor Lazzate - Uso Figino Calcio, disputata l’11.10.2025 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Regionali del C.R. Lombardia, l’allenatore in seconda della squadra avversaria, sig. Matteo Frigerio, lo avrebbe insultato e poi colpito con una testata allo zigomo; a comprova di quanto affermato allegava un file video.
Il sig. Andrea Tumiati, in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, riferiva, per quanto d’interesse, che al termine dell’incontro, mentre si stava dirigendo verso la panchina avversaria per salutare il primo allenatore e i calciatori, gli era andato incontro il Frigerio tendendogli la mano e nel frattempo insultandolo, fino a che si erano incrociati e, in quel frangente, il Frigerio lo aveva colpito con una testata allo zigomo sinistro (“fino a quando arrivato ad incrociarmi mi colpiva con una testata allo zigomo sinistro […] fortunatamente il colpo non era particolarmente forte da lasciarmi ematomi o altri segni evidenti”). Il sig. Gabriele Tedino, allenatore in seconda della squadra dell’A.S.D. A.C. Ardor Lazzate, in sede di audizione dinnanzi alla Procura Federale, dichiarava che una volta terminato l’incontro, nel mentre lui e sig. Andrea Tumiati si stavano dirigendo verso la panchina avversaria, il Sig. Matteo Frigerio era andato incontro al sig. Andrea Tumiati “con il braccio e la mano tesa come per offrire il saluto” ed al momento che si erano incrociati dopo che questo ultimo aveva rifiutato il gesto, il deferito lo aveva colpito allo zigomo (“Giunti uno di fronte all’altro Tumiati rifiutava la mano e durante l’incrocio con l’altro coinvolto veniva colpito allo zigomo, presumo sinistro, ora non ricordo perfettamente, poi dopo il colpo io correvo verso di loro per mettermi in mezzo e separarli, ma di fatto la cosa finiva lì”).
Il sig. Matteo Frigerio, in sede di audizione dinnanzi alla Procura Federale, in merito all’episodio segnalato dal Tumiati forniva una diversa ricostruzione: a fine gara si era diretto verso il sig. Andrea Tumiati per dargli la mano in segno di saluto, come da sua prassi nei confronti dei tecnici avversari al termine di ogni competizione; giunti in prossimità l’uno dell’altro questo ultimo non aveva ricambiato il gesto offerto proseguendo verso di lui fino a giungere al contatto fisico (“ci siamo toccati spalla contro spalla”); in particolare, il sig. Matteo Frigerio negava di aver colpito il sig. Andrea Tumiati in volto, aggiungendo che era stato invece questo ultimo a cercare il contatto fisico con lui.
A fronte delle contrapposte narrazioni rispettivamente offerte dai due diretti interessati in ordine alla dinamica dell’episodio segnalato, sulla pretesa del carattere dirimente del video dal quale risulterebbe che il sig. Andrea Tumiati nel mentre passava accanto al sig. Matteo Frigerio lo avrebbe attinto con una spallata alla quale il Frigerio avrebbe reagito colpendogli lo zigomo con la testa, senza procurargli conseguenze lesive, la Procura Federale con atto del 28 gennaio 2026 notificava la comunicazione di conclusione delle indagini.
Successivamente la Procura Federale notificava al sig. Matteo Frigerio e alla società A.S.D. Uso Figino Calcio l’atto di deferimento, che depositava presso il Tribunale Federale il successivo 10.3.2026.
Si costituiva il sig. Matteo Frigerio, con l’avv. Antonio Radaelli, affermando che “ il Sig. Frigerio non a[vrebbe] in nessun modo colpito il volto del Sig. Tumiati e non a[vrebbe] avuto nessun atteggiamento antisportivo” e concludendo, in via principale, per l’assoluzione e, in via subordinata per l’applicazione del minimo della sanzione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 2 CGS FIGC”.
La società A.S.D. Uso Figino Calcio si costituiva con l’avv. Giovanni Adami, contestando l’insufficienza del quadro probatorio e chiedendo, in via subordinata, l’irrogazione della misura minima ritenuta di giustizia, previa applicazione delle circostanze attenuanti sopra richiamate.
Il dibattimento
In sede di discussione sono presenti gli Avv.ti Luca Zennaro, per la Procura Federale, Giovanni Adami, per la società A.S.D. Uso Figino Calcio e Antonio Radaelli, per il sig. Matteo Frigerio. Anche questo ultimo deferito è presente.
La Procura Federale, dopo aver illustrato i contenuti dell’atto di deferimento, esponendo origine e fatti di causa, concludeva per l’irrogazione di quattro (4) giornate di squalifica al sig. Matteo Frigerio e dell’ammenda di euro quattrocento (400,00) alla società Uso Figino Calcio.
Successivamente interveniva l’Avv. Antonio Radaelli, il quale richiamava le tesi difensive argomentate in memoria e chiedeva il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S. FIGC.
Prendeva poi la parola l’Avv. Giovanni Adami, il quale svolgeva la propria difesa riportandosi integralmente alla memoria depositata e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il Presidente ricordava al deferito presente che il C.G.S. FIGC consentiva allo stesso di intervenire. Tuttavia, il sig. Frigerio affermava di non voler prendere la parola.
La decisione
Il Tribunale alla luce delle evidenze documentali prodotte dalla Procura Federale all’esito delle indagini non ritiene provata la condotta contestata al deferito.
La Procura contesta al deferito di aver reagito alla spallata ricevuta da parte del sig. Andrea Tumiati, allenatore della squadra avversaria, con il quale aveva avuto molteplici diverbi nel corso della partita appena terminata, colpendolo allo zigomo con la testa. Tuttavia, dal video in atti, depositato dalla Procura Federale non è possibile individuare alcuna “reazione volontaria” del deferito nei confronti del sig. Andrea Tumiati.
È vero che la testa del sig. Matteo Frigerio si avvicina, probabilmente fino a sfiorare (non è chiaro dalle immagini), lo zigomo del sig. Andrea Tumiati; tuttavia, dalla dinamica e dalle immagini non sembra emergere un gesto volontario, quanto piuttosto una conseguenza naturale della spallata ricevuta.
A fronte della spallata ricevuta sulla spalla sinistra il corpo del deferito ruota verso sinistra, con contestuale abbassamento della spalla sinistra. Analogamente la testa segue il medesimo movimento, senza, tuttavia, che emerga un impulso o una mossa ulteriore. Del resto dalle immagini si vede che il lieve abbassamento verso sinistra del capo del sig. Matteo Frigerio segue la medesima velocità del corpo, senza essere anticipato da alcun movimento all’indietro del collo o della testa, il c.d. caricamento, necessario per dare una testata.
Tra l’altro l’assenza di qualsivoglia violenza, confermata, oltre che dalle immagini e dalle dichiarazioni dello stesso sig. Andrea Tumiati, dall’assenza di conseguenze, neppure lievi, sullo zigomo o sul collo di questo ultimo, sembra confermare l’assenza della testata intesa quale gesto volontario.
Né del resto c’è stata alcuna volontà da parte del deferito di proseguire o avviare qualsivoglia lite, dal momento che, ancor prima dell’intervento di soggetti terzi, non sembra avventarsi contro il sig. Andrea Tumiati.
Né tale ricostruzione appare contraddetta o incompatibile con quanto dichiarato in sede di audizione dal sig. Gabriele Tedino, allenatore in seconda della squadra dell’A.S.D. A.C. Ardor Lazzate, il quale riferisce di essere intervenuto, provenendo da una certa distanza rispetto al sig. Andrea Tumiati, senza aver visto la spallata data da questo ultimo e afferma esclusivamente che il sig. Andrea Tumiati era stato colpito allo zigomo senza alcun riferimento alla volontarietà o alla violenza del colpo. Del resto nella rappresentazione dei fatti fornita dal sig. Gabriele Tedino non emergeva neppure la spallata precedentemente inferta dal sig. Andrea Tumiati al deferito.
Alla luce delle immagini video e soprattutto della dinamica dei corpi non appare sufficientemente provata la sussistenza della testata, quantomeno quale gesto volontario, risultando dal video in atti il movimento del corpo del Frigerio una naturale conseguenza della spallata ricevuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Carlo Sica
Depositato in data 24 aprile 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
