F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 225/TFN – SD del 24 Aprile 2026 (motivazioni) – AC Reggina 1914 ASD – 199/TFNSD

Decisione/0225/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0199/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Monica De Vergori – Componente

Gaia Golia – Componente

Daniela Nardo - Componente (Relatore)

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2026, a seguito del procedimento 0199/TFNSD/2025-2026, Deferimento proposto dal Procuratore Federale n.23949/1300pf24-25/GC/PG/fm del 12 marzo 2026 e depositato il 13 marzo 2026, nei confronti della società AC Reggina 1914 ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 In data 18 maggio 2025 si è disputata, presso lo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, la gara Reggina – Scafatese, valevole per i play off del Campionato di Serie D, stagione sportiva 2024 - 2025.

Ai sensi del Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n. 149 del 23.5.2025, l’incasso lordo della gara, detratti gli oneri fiscali e le spese di organizzazione documentate, avrebbe dovuto essere ripartito in misura pari al 50% tra la società ospitante e la società ospitata, con obbligo, in capo alla società ospitante, di provvedere alla liquidazione della quota spettante alla società ospitata al termine della gara ovvero, in presenza di giustificati motivi, entro i tre giorni successivi.

Nel caso di specie, l’importo spettante alla F.C. Scafatese SSD SRL, quale quota del 50% dell’incasso al netto delle voci detraibili, è risultato pari a euro 15.521,13.

A seguito di precipua segnalazione della società F.C. Scafatese SSD SRL del 10.6.2025 di mancato pagamento della predetta somma da parte della Società A.C. Reggina 1914 A.S.D., è stato dato avvio al procedimento disciplinare iscritto al n. 1300 pf 2425, avente ad oggetto: “Presunto mancato versamento della somma inerente alla ripartizione dell'incasso relativo alla gara finale dei Play Off di Serie D Reggina - Scafatese disputatasi il 18 maggio 2025”.

La Società A.C. Reggina 1914 A.S.D. ha versato l’importo dovuto alla F.C. Scafatese SSD SRL successivamente, in data 27.6.2025, oltre il termine previsto dal citato Comunicato Ufficiale.

All’esito dell’istruttoria, in data 9.9.2025 la Procura Federale ha notificato la comunicazione di Conclusione delle Indagini. Il Presidente della Società, il sig. Virgilio Salvatore Minniti, e la società A.C. Reggina 1914 A.S.D. hanno definito la propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e il relativo accordo è stato pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 196/AA del 6.11.2025.

L’accordo non è stato, tuttavia, adempiuto e con Comunicato Ufficiale n. 351/AA del 16.2.2026 è stato dato atto che la società A.C. Reggina 1914 A.S.D. non ha provveduto, nel termine perentorio normativamente previsto, al pagamento dell’ammenda oggetto dell’accordo, con conseguente risoluzione dello stesso.

Successivamente, in data 19.2.2026, la Società A.C. Reggina 1914 A.S.D. ha versato l’importo dell’ammenda oggetto dell’accordo. Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione della società F.C. Scafatese SSD SRL del 10.6.2025;

- comunicato Ufficiale n. 149 del 23.5.2025 del Dipartimento Interregionale;

- foglio censimento della società A.S. Reggina 1914 ASD per la stagione sportiva 2024 – 2025;

- foglio censimento della società F.C. Scafatese SSD SRL per la stagione sportiva 2024 – 2025;

- comunicazione della società F.C. Scafatese SSD SRL del 30.6.2025;

- verbale di audizione del sig. Virgilio Salvatore Minniti del 28.6.2025.

Con atto del 12 marzo 2026, depositato il 13 marzo 2026, la Procura Federale ha deferito:

“la società A.C. Reggina 1914 A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Virgilio Salvatore Minniti, presidente dotato di potere di rappresentanza della società A.C. Reggina 1914 A.S.D., così come riportati nel capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata:

“Sig. Virgilio Salvatore Minniti in qualità di Presidente munito dei poteri di rappresentanza della società A.S. Reggina 1914 ASD che, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva non ha rispettato, in nome e per conto della società A.S. Reggina 1914 ASD, l’impegno a versare alla società F.C. Scafatese SSD SRL, entro il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 149 del 23.5.2025 del Dipartimento Interregionale, disposizioni organizzative per disputa gare play off e play out, lett. k), l’importo di euro 15.521,13 dovuto quale quota di riparto dell’incasso effettuato a seguito della gara Reggina – Scafatese, disputata il 18.5.2025 e valevole per i play off del campionato nazionale di serie D.”

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 16 aprile 2026, la Società deferita ha presentato rituale memoria il 13 aprile 2026, deducendo che la sanzione inibitiva irrogata al Presidente Minniti era stata integralmente scontata, mentre ha dato atto del mancato tempestivo pagamento dell’ammenda, evidenziando che lo stesso sarebbe dipeso soltanto da una dimenticanza amministrativa dell’ufficio contabile e che il versamento sarebbe stato comunque effettuato, seppur tardivamente.

Il dibattimento

All’udienza del 16 aprile 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’Avv. Liberati, il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione della sanzione di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di ammenda. Su domanda del Presidente, l’Avv. Liberati ha precisato che la sanzione richiesta è stata maggiorata di un terzo rispetto alla sanzione base e non ha tenuto conto della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) già versata dalla Società deferita.

Per la Società A.C. Reggina 1914 A.S.D. è comparsa l’Avv. Grimaldi, la quale ha richiamato il contenuto della memoria depositata, spiegando che il ritardo nel pagamento dell’ammenda oggetto dell’accordo, raggiunto ai sensi dell’art. 126 C.G.S. sia dipeso da un mancato coordinamento tra gli uffici e da una disattenzione dell’addetto alla contabilità. La stessa ha sottolineato che l’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), originariamente posta alla base del citato accordo, risulta correttamente versata.

La decisione

Il presente procedimento trae origine dall’intervenuta decadenza dell’accordo definito ai sensi dell’art. 126 C.G.S., pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 196/AA del 6 novembre 2025, con il quale era stata pattuita la sanzione di euro 1.500.00 a carico della

Società deferita e di giorni 45 di inibizione a carico del Presidente, dott. Minniti, nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1300pf24-25.

L’accordo ex art. 126 C.G.S. è un atto che interviene dopo la conclusione delle indagini, ma prima del deferimento e, dunque, in una fase in cui non vi è stata, non solo alcuna valutazione da parte del Tribunale, ma neppure alcuna valutazione definitiva da parte della Procura, la quale, non avendo ancora proceduto al deferimento, non ha confermato l’intenzione di esercitare l’azione disciplinare. Occorre, pertanto, procedere a un’analisi degli atti del procedimento al fine di verificare la sussistenza o meno di una responsabilità della Società deferita, prescindendo dalla intervenuta stipula dell’accordo ex art. 126 C.G.S., poi comunque risolto. Si deve perimetrare il campo di indagine, posto che il deferimento riguarda la sola responsabilità della Società, in quanto il Presidente Minniti ha già scontato integralmente la sanzione dell’inibizione di 45 (quarantacinque) giorni, scattata con effetto automatico dalla pubblicazione dell’accordo del 6.11.2025.

Orbene, quanto alla responsabilità della Società deferita, questa risulta pacifica.

La Società ha effettuato il pagamento dell’importo spettante alla F.C. Scafatese SSD SRL, quale quota del 50% dell’incasso al netto delle voci detraibili (pari ad euro 15.521,13) dovuta in spregio delle tempistiche dettate dal Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale n. 149 del 23.5.2025 e, più da vicino, soltanto in data 27.6.2025.

La circostanza del ritardato pagamento è stata, peraltro, riconosciuta in sede di audizione dallo stesso sig. Virgilio Salvatore Minniti, presidente della Società A.C. Reggina 1914 A.S.D.

Il pagamento in data successiva, peraltro intervenuto soltanto dopo l’avvio dell’attività istruttoria, non può elidere la violazione già perfezionatasi con l’inutile decorso del termine previsto per la liquidazione della quota spettante alla società ospitata.

Non sussiste, pertanto, alcun dubbio in ordine alla violazione, da parte del sig. Virgilio Salvatore Minniti, nella qualità di presidente e legale rappresentante della A.C. Reggina 1914 A.S.D., dell’obbligo di tempestivo versamento dell’importo dovuto alla F.C. Scafatese SSD SRL.

Per tale violazione la Procura Federale, tenuto conto che la sanzione pecuniaria dell’ammenda di euro 1.500.00 pattuita nell’ambito del patteggiamento non è stata adempiuta nel termine di cui al C.U. n. 196/AA (come confermato, tra l’altro, anche dalla Società deferita in seno alla memoria depositata del 13.4.2026), ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 4.000,00. Il Collegio ritiene congrua detta sanzione, posto che, secondo questo Tribunale (ex pluribus Decisione/0025/TFNSD-2021-2022), in caso di mancata esecuzione dell’accordo ex art. 126 C.G.S., la sanzione da irrogarsi nel successivo procedimento disciplinare deve, di regola, essere maggiore di quella posta come sanzione base dell’accordo, stante il comportamento dilatorio tenuto dall’incolpato, poi deferito, e del conseguente aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia. Né, con riguardo a tale profilo, possono avere rilievo le giustificazioni addotte dalla difesa della Società deferita in ordine al fatto che il mancato tempestivo pagamento sarebbe avvenuto in ragione di disguidi amministrativi, tanto è vero che la stessa Società in sede di memoria ha chiesto l’aumento della sanzione già individuata quale pena base dell’originario accordo sotto il profilo quantitativo.

Il Collegio ritiene che debba scomputarsi dalla somma complessiva irrogata a titolo di ammenda, pari a euro 4.000,00#, quanto già versato dalla Società AC Reggina 1914 ASD in data 19.2.2026 per euro 1.500,00, essendo stato effettuato tale pagamento in adempimento dell’accordo ex art. 126 C.G.S., successivamente risolto, che contemplava la sanzione base dell’ammenda quivi aumentata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società AC Reggina 1914 ASD la sanzione di euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda, da cui decurtare la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), già versata.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniela Nardo                                                       Amedeo Citarella

 

Depositato in data 24 aprile 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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