F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 226/TFN – SD del 27 Aprile 2026 (motivazioni) – Vincenzo Esposito, Chiara Gatto, ASD Pro-Secco Primorje – 202/TFNSD

Decisione/0226/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0202/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Daniela Nardo – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.24273/405pf25-26/GC/DP/pdd del 17 marzo 2026 e depositato il 18 marzo 2026, nei confronti dei sigg.ri Vincenzo Esposito, Chiara Gatto, nonché della società ASD Pro-Secco Primorje, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Con atto del 17 marzo 2026 (notificato e depositato il 18 marzo 2026), ritenendo che l’indagine avesse consentito di accertare la rilevanza della condotta, la Procura Federale ha deferito il sig. ESPOSITO Vincenzo, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C, all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto, all’interno e nell’interesse della medesima società A.S.D. Pro-Secco Primorje, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; la sig.ra GATTO Chiara, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro-Secco Primorje e la società A.S.D. ProSecco Primorje

“per rispondere:

- il sig. ESPOSITO Vincenzo, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 66, commi 2bis e 2ter, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione dell’incontro A.S.D. Pro-Secco Primorje – A.S.D. Muggia 1967, disputato il 19.10.2025 e valevole per il Campionato di Terza Categoria, Girone D, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, fatto ingresso nel recinto di gioco (zona ingresso spogliatoi), sebbene non fosse tesserato per la società A.S.D. Pro-Secco Primorje e non fosse inserito nella distinta di gara, e per avere, poi, rivolto all’arbitro dell’incontro, sig. Devid Saccon, ponendosi a breve distanza dal suo viso e con toni minacciosi, le seguenti testuali espressioni: “lei è un coglione, non sa arbitrare e ci ha rovinato la partita; deve assolutamente cancellare la decisione disciplinare al numero 11 della nostra squadra perché è inventata ed impossibile che il ragazzo le abbia detto quelle parole”;

- la sig.ra GATTO Chiara, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, sebbene ritualmente convocata, omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura Federale per le date dei 18.12.2025, 7.1.2026 e 9.1.2026, senza addure alcun idoneo motivo ostativo;

- la società A.S.D. Pro-Secco Primorje, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Chiara Gatto e Vincenzo Esposito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria

 Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione (prot. n. 11428/SS 25-26) trasmessa in data 28 ottobre 2025 dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia L.N.D. alla Procura Federale FIGC, a seguito della delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Trieste.

In allegato alla suddetta segnalazione venivano trasmessi i documenti inerenti alla gara A.S.D. Pro-Secco Primorje 3 A.S.D. Muggia 1967 del 19 ottobre 2025, valevole per il Campionato di Terza Categoria, Girone D, da cui emergeva (cfr. in particolare referto arbitrale) una condotta offensiva posta in essere, al termine dell’incontro, da un soggetto non identificato nei confronti del direttore di gara.

Nello specifico, la segnalazione era correlata dai seguenti allegati:

- copia del referto arbitrale ove si legge: “Segnalo che al termine della gara vengo inseguito e fermato all’interno del recinto di gioco (zona ingresso spogliatoio) da una persona vestita con la tuta sportiva della squadra di casa Pro Secco Primorje, che appena arrivato all’impianto sportivo si è presentato come presidente della squadra di casa. Il signore in questione, non identificato in lista ufficiale, urla e si scaglia contro di me con testuali parole: lei è un coglione, non sa arbitrare e ci ha rovinato la partita; deve assolutamente cancellare la decisione disciplinare (espulsione) al numero 11 della nostra squadra perché una decisione inventata e impossibile che il ragazzo le abbia detto quelle parole. Il signore in questione continua a urlare e minacciarmi senza alcun riguardo finché decido di dirigermi verso il mio spogliatoio per concludere il fatto accaduto.”

- copia delle liste gara e dell’elenco delle persone ammesse al recinto di gioco;

- copia del rapporto di fine gara;

- copia dell’estratto del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 ottobre 2025, contenente, tra l’altro, il provvedimento con cui il Giudice Sportivo demandava alla Procura Federale per i seguiti di competenza.

Nel corso dell’attività inquirente venivano quindi acquisiti, tra gli altri, i fogli di censimento della società A.S.D. Pro-Secco Primorje relativi alle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, il foglio di censimento della società A.S.D. Muggia 1967 relativo alla stagione sportiva 2025/2026, nonché la posizione e lo storico di tesseramento del tecnico sig. Vincenzo Esposito.

Veniva altresì acquisita copia di tre fotografie di soggetti estrapolate da fonti aperte in internet, utilizzate ai fini dell’identificazione della persona che avrebbe rivolto le offese al direttore di gara.

Quanto agli atti istruttori, la Procura Federale procedeva, in data 12 dicembre 2025, all’audizione del sig. Devid Saccon, arbitro della Sezione A.I.A. di Gradisca d’Isonzo e direttore di gara dell’incontro del 19 ottobre 2025. Il medesimo confermava che, al termine della gara, un individuo qualificatosi come presidente della società Pro-Secco Primorje lo aveva fermato in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi e, ponendosi a breve distanza e con toni minacciosi, gli aveva rivolto le seguenti espressioni riportate nel referto di gara. L’arbitro precisava, inoltre, che tale persona indossava una tuta sportiva della società Pro-Secco Primorje e, dopo aver visionato le fotografie acquisite da fonti aperte, riconosceva “senza ombra di dubbio” nel sig. Vincenzo Esposito l’autore della condotta.

In data 18 dicembre 2025 veniva altresì escusso il sig. Vincenzo Esposito, allenatore UEFA B iscritto al Settore Tecnico FIGC. Il sig. Esposito ammetteva di essere stato presente presso l’impianto sportivo in occasione della gara, pur affermando di essersi recato sul posto “per l’arrivo del direttore di gara” e di non aver assistito all’incontro, negando di essere l’autore delle frasi contestate. Lo stesso dichiarava, inoltre, di rivestire la qualifica di “vicepresidente della società sportiva Prosek Primorje, nonché responsabiledell’impianto sportivo denominato Rouna” e chiariva che la propria utenza telefonica risultava indicata nei fogli di censimento della società A.S.D. Pro-Secco Primorje in quanto egli “gestisce l’impianto sportivo Rouna dove gioca la squadra della società ProSecco Primorje”, circostanza valorizzata in atti quale elemento di collegamento operativo con la società.

Venivano inoltre acquisite agli atti le convocazioni della sig.ra Chiara Gatto, presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro-Secco Primorje, per le audizioni fissate dalla Procura Federale nelle date del 18 dicembre 2025, 7 gennaio 2026 e 9 gennaio 2026. La predetta, sebbene ritualmente convocata, comunicava in data 16.12.2025 che per motivi di lavoro e familiari non sarebbe stata presente alla prima convocazione, faceva pervenire nella stessa mattinata della seconda convocazione una e-mail con cui comunicava di non poter presenziare in quanto gli istituti scolastici ove erano iscritti i figli erano stati chiusi e, in ogni caso, ometteva di presentarsi alla terza convocazione senza addurre o comprovare alcun idoneo motivo ostativo.

All’esito delle attività istruttorie sopra indicate, la Procura Federale notificava in data 2 febbraio 2026 la Comunicazione di conclusione delle indagini ai soggetti sottoposti a indagine (sig. Vincenzo Esposito, sig.ra Chiara Gatto e società A.S.D. Pro-Secco Primorje), dando atto delle fonti di prova acquisite e contestando:

- al sig. Esposito, l’accesso al recinto di gioco pur non essendo tesserato per la società e non essendo inserito in distinta, nonché le frasi ingiuriose e minacciose rivolte al direttore di gara;

- alla sig.ra Gatto, l’omessa presentazione alle audizioni;

- alla società, la conseguente responsabilità diretta e oggettiva.

Decorso il termine previsto dall’art. 123, comma 3, C.G.S. per l’esercizio delle facoltà difensive, la Procura Federale esercitava l’azione disciplinare con atto di deferimento del 17 marzo 2026, poi notificato e depositato il 18 marzo 2026.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 16 aprile 2026, il sig. Vincenzo Esposito ha depositato memoria difensiva in data 9 aprile 2026, con la quale ha contestato integralmente gli addebiti, deducendo, in sintesi, (i) di non aver assistito alla gara né di essere stato presente al termine dell’incontro, (ii) che il riconoscimento fotografico operato dal direttore di gara sarebbe avvenuto ex post su fotografie da fonti aperte e senza adeguate garanzie, e (iii) che la propria presenza presso l’impianto sarebbe stata limitata a esigenze logistiche quale gestore della struttura. Nella medesima memoria il deferito ha altresì indicato quali persone informate sui fatti i sigg. Vittorelli e Biasin, chiedendo in via principale il proscioglimento.

Quanto alla sig.ra Chiara Gatto, dagli atti risulta un tentativo di deposito in data 9 aprile 2026, tuttavia privo di allegati.

Il dibattimento

All’udienza del 16 aprile 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l’Avv. Enrico Liberati, il quale, richiamato l’atto di deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 (sei) di squalifica al sig. Vincenzo Esposito; mesi 3 (tre) di inibizione alla sig.ra Chiara Gatto; euro 600,00 (seicento/00) di ammenda alla società ASD Pro-Secco Primorje.

È comparso altresì il sig. Vincenzo Esposito, il quale ha discusso la causa richiamando ampiamente quanto già dedotto nella memoria difensiva, evidenziando, in particolare, (i) di non essere stato presente alla gara né al termine dell’incontro, (ii) di risultare indicato nei fogli di censimento della società unicamente in quanto gestore dell’impianto sportivo, e (iii) di rivestire la qualifica di vicepresidente di altra società (Proseck Primorje). Il deferito ha insistito, inoltre, per l’escussione dei testi indicati in memoria, sigg. Vittorelli e Biasin.

Nessuno è comparso per gli altri deferiti (sig.ra Chiara Gatto e società ASD Pro-Secco Primorje), pur ritualmente intimati, che non hanno preso parte all’udienza.

Il Collegio, preliminarmente, con ordinanza a verbale, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di prova testimoniale formulata dal deferito, reputandola inammissibile in quanto non articolata in specifici capitoli di prova, idonei a delimitare con precisione i fatti da provare e a consentire la verifica di pertinenza e rilevanza delle circostanze dedotte; ciò in coerenza con i principi del contraddittorio e del diritto di difesa, che impongono che l’istanza istruttoria sia formulata in modo puntuale e non meramente esplorativo. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto la prova richiesta superflua ai fini della decisione, alla luce del compendio istruttorio già acquisito agli atti.

All’esito della discussione il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene che la responsabilità dei deferiti sia provata nei soli limiti di cui in motivazione.

A) Il deferimento del sig. ESPOSITO Vincenzo

La Procura Federale ha deferito Vincenzo Esposito per la presunta violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS (anche in relazione alle norme richiamate), perché durante la gara ASD ProSecco Primorje–ASD Muggia 1967 del 19 ottobre 2025 avrebbe: (i) avuto accesso al recinto di gioco, nell’area di ingresso degli spogliatoi, pur non essendo tesserato né inserito in distinta, e (ii) rivolto all’arbitro Devid Saccon, a distanza ravvicinata e con tono minaccioso, frasi ingiuriose riportate nel capo d’incolpazione.

Il Collegio ritiene che, all’esito dell’istruttoria espletata, la responsabilità disciplinare del deferito non risulti provata con il grado di certezza richiesto nel giudizio sportivo, stante il mancato raggiungimento dello standard probatorio richiesto.

È principio costante che l’affermazione di responsabilità postula un compendio probatorio caratterizzato da elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare sia la sussistenza del fatto contestato, sia – soprattutto – la sua riferibilità soggettiva all’incolpato.

Come recentemente evidenziato da questo Tribunale “Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC intende, infatti, realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento. Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi, precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè, convergenti verso l’unico risultato. La giurisprudenza federale ha quindi evidenziato che tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di un quadro indiziario idoneo a fondare un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondente a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza (cfr. per tutte CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024).” (cfr. Decisione/0095/TFNSD-2025-2026)

In difetto, trova applicazione il principio del favor rei, con conseguente proscioglimento.

Muovendo dalla ricostruzione dei fatti, il materiale probatorio disponibile consente di ritenere che, al termine della gara, il direttore di gara sia stato effettivamente avvicinato da un soggetto riconducibile all’ambiente della società ospitante, il quale gli ha rivolto frasi gravemente sconvenienti e offensive, con modalità percepite come minacciose.

Tale circostanza emerge dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Saccon in data 12 dicembre 2025.

Passando, poi, al profilo della concreta imputazione della condotta al sig. Vincenzo Esporito, il Collegio ritiene che gli elementi acquisiti non raggiungano la soglia probatoria necessaria per affermarne la responsabilità.

In particolare, l’individuazione del deferito quale autore delle offese si fonda essenzialmente sul riconoscimento fotografico operato dal direttore di gara dopo la gara, a seguito della visione di fotografie acquisite da fonti aperte in internet. Si tratta, per sua natura, di un elemento indiziario che, in assenza di ulteriori riscontri esterni, non può ritenersi da solo dirimente, specie ove venga in rilievo un momento concitato e temporalmente successivo all’evento, nel quale l’identificazione non è avvenuta in contraddittorio né mediante procedure idonee a ridurre il rischio di errore (ad es. confronto tra soggetti omogenei, verbalizzazione delle modalità di riconoscimento, indicazione delle ragioni specifiche della certezza riferita).

Né risultano acquisiti elementi obiettivi ulteriori – quali dichiarazioni di altri presenti, riprese video, riscontri documentali sulla presenza del deferito nelle aree riservate al termine della gara – capaci di corroborare in modo univoco il riconoscimento.

Per contro, anche tenendo conto delle ulteriori circostanze emerse all’esito della complessiva istruttoria, non si delinea un quadro indiziario complessivamente idoneo a raggiungere lo standard probatorio richiesto ai fini dell’affermazione di responsabilità.

In altre parole, ciò che difetta nel caso di specie è la prova – anche solo in termini di convergenza indiziaria – che il sig. Esposito si trovasse, al termine dell’incontro, nell’area dell’ingresso degli spogliatoi e che abbia ivi posto in essere le condotte ascrittegli. Né dal referto, né dalle liste gara, né dal rapporto di fine gara risulta un dato oggettivo che attesti l’effettivo accesso del deferito al recinto di gioco in senso tecnico, ovvero la sua permanenza in aree riservate fino al momento in cui sarebbero state pronunciate le frasi offensive.

La presenza dell’utenza telefonica del sig. Esposito nei fogli di censimento della società e il dichiarato ruolo di vicepresidente (peraltro riferito ad altra compagine) non costituiscono, di per sé, elementi idonei a dimostrare la partecipazione alla gara o l’accesso indebito alle aree riservate, potendo al più spiegare un collegamento di natura logistica con l’impianto sportivo.

In definitiva, il compendio istruttorio non consente di affermare, con il grado di certezza richiesto, che l’autore delle frasi offensive e minacciose e dell’asserito ingresso nella zona spogliatoi sia stato il sig. Vincenzo Esposito

Ne discende che l’addebito non può ritenersi provato nei confronti dell’incolpato e che deve, pertanto, disporsi il suo proscioglimento.

B) Il deferimento della sig.ra GATTO Chiara

La Procura Federale ha, poi, deferito la sig.ra Chiara Gatto per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, CGS, per avere la stessa, sebbene ritualmente convocata, omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura Federale per le date del 18 dicembre 2025, 7 gennaio 2026 e 9 gennaio 2026, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo.

Il Collegio osserva che la convocazione disposta dalla Procura Federale per l’assunzione di informazioni costituisce, nell’ambito del procedimento disciplinare, atto funzionale all’accertamento dei fatti e all’esercizio dei poteri inquirenti; ne discende, in capo ai soggetti dell’ordinamento federale, un dovere di leale collaborazione con gli Organi di giustizia sportiva, dovere che trova fondamento nei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS e si specifica, per quanto qui rileva, nella previsione dell’art. 22, comma 1, CGS.

Nel caso di specie risulta che la sig.ra Gatto, quale presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società ASD Pro-Secco Primorje, è stata regolarmente convocata per le audizioni fissate nelle date del 18 dicembre 2025, 7 gennaio 2026 e 9 gennaio 2026. A fronte di tali convocazioni, la deferita non è comparsa in nessuna delle tre occasioni e non ha fornito alla Procura Federale alcuna giustificazione tempestiva, seria e documentata idonea a dimostrare l’esistenza di un impedimento oggettivo, essendosi limitata – con riferimento alle sole prime due convocazioni – ad addurre generiche motivazioni (esigenze di lavoro e familiari nel primo caso; nella seconda, la prospettata chiusura degli istituti scolastici frequentati dai figli con comunicazione inviata solo a mezzo e-.mail), senza tuttavia corredarle di elementi di riscontro o di comprovata non differibilità, e omettendo, in ogni caso, di presentarsi alla terza convocazione senza addurre né comprovare alcun motivo ostativo.

La condotta omissiva così accertata integra, pertanto, la violazione contestata: la mancata comparizione ingiustificata alle audizioni, soprattutto se reiterata, rappresenta un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e collaborazione con gli Organi federali e si risolve in un ostacolo all’attività inquirente, con conseguente rilevanza disciplinare ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, CGS.

Tenuto conto della natura della violazione, della posizione rivestita dalla deferita e della reiterazione dell’omissione, appare congrua la sanzione dell’inibizione nella misura di mesi 3 (tre), in linea con la richiesta formulata dalla Procura Federale.

C) Il deferimento della società ASD Pro-Secco Primorje

La Procura Federale ha deferito la società ASD Pro-Secco Primorje a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per gli atti e i comportamenti ascritti ai sigg.ri Vincenzo Esposito e Chiara Gatto, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

In via preliminare, il proscioglimento del sig. Vincenzo Esposito comporta, quale inevitabile conseguenza, l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità della società per i fatti a lui contestati. In ogni caso, e sia pure incidenter tantum, il Collegio rileva che, alla luce delle risultanze acquisite, non emerge con univocità la sussistenza di un legame rilevante ai sensi dell’art. 2 CGS tra il predetto e la società deferita: dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione in atti, infatti, il sig. Esposito risulta essersi occupato di profili meramente logistico-organizzativi in qualità di gestore dell’impianto sportivo, mentre il ruolo di vicepresidente è stato dal medesimo riferito ad altra compagine (Proseck Primorje). Tali elementi, pertanto, non consentono di radicare, in via autonoma, una responsabilità della società per condotte non provate e comunque non riferibili con certezza a un soggetto inserito stabilmente nell’organigramma federale della stessa.

Diversamente, la condotta ascritta alla sig.ra Chiara Gatto – presidente dotata dei poteri di rappresentanza – risulta accertata nei termini esposti al punto che precede, integrando una violazione degli obblighi di leale collaborazione con gli Organi federali. Ne discende la responsabilità della società ex art. 6, comma 1 CGS.

In ordine al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene congrua l’ammenda nella misura di euro 300,00 (trecento/00), in ragione del fatto che, all’esito della presente decisione, la responsabilità della società risulta radicata nei soli limiti della condotta omissiva ascritta alla sig.ra Chiara Gatto (mancata comparizione alle audizioni), venendo meno ogni profilo di addebito riconducibile al sig. Vincenzo Esposito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Vincenzo Esposito.

Irroga le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Chiara Gatto, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD Pro-Secco Primorje, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Monica De Vergori                                                 Amedeo Citarella

 

Depositato in data 27 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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