F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 227/TFN – SD del 27 Aprile 2026 (motivazioni) – Francesco Marotta, Luigi D’Eusebio, e società ASD Hatria Faras Team – 201/TFNSD

Decisione/0227/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0201/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente

Monica De Vergori - Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Daniela Nardo - Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 aprile 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24404 /402pf25-26/GC/DP/gb del 18 marzo 2026 e depositato il 18 marzo 2026, nei confronti dei sigg.ri Francesco Marotta, Luigi D’Eusebio, nonché della società ASD Hatria Faras Team, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. 24404/402pf25-26/GC/DP/gb del 18 marzo 2026, depositato in pari data, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

il sig. MAROTTA Francesco per rispondere:

a) per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 23, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal punto 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 18.11.2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di coordinatore tecnico ed allenatore delle squadre Calcio a 5, Under 17, Under 19, Piccoli Amici e Pulcini della società A.S.D. Hatria Faras Team, anche in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 19.11.2025, e seppur sprovvisto della prescritta abilitazione relativamente alle categorie Piccoli Amici e Pulcini;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 23, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal punto 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025- 2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 19.11.2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di coordinatore tecnico ed allenatore delle squadre Piccoli Amici e Pulcini della società A.S.D. Hatria Faras Team, anche in occasione delle sedute di allenamento e delle gare disputate dalla predetta società il 25.11.2025 e il 14.12.2025, seppur sprovvisto della prescritta abilitazione;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso preso parte attivamente alle gare disputate nelle date 16.10.2025 e 2.11.2025 dalla società A.S.D. Hatria Faras Team, accedendo anche all’interno del recinto di gioco, nonostante gli fosse precluso l’accesso per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 69/AA del 5.8.2025, la sanzione della squalifica di 3 mesi che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;

- il sig. D’EUSEBIO Luigi per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 23, comma 1, e 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal punto 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Francesco Marotta, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 18.11.2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di coordinatore tecnico ed allenatore delle squadre Calcio a 5, Under 17, Under 19, Piccoli Amici e Pulcini della società A.S.D. Hatria Faras Team, anche in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 19.11.2025, e seppur sprovvisto della prescritta abilitazione relativamente alle categorie Piccoli Amici e Pulcini;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal punto 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Francesco Marotta, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 19.11.2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di coordinatore tecnico ed allenatore delle squadre Piccoli Amici e Pulcini della società A.S.D. Hatria Faras Team, anche in occasione delle sedute di allenamento e delle gare disputate dalla predetta società il 25.11.2025 e il 14.12.2025, seppur sprovvisto della prescritta abilitazione;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Francesco Marotta, prendesse parte attivamente alle gare disputate nelle date 16.10.2025 e 2.11.2025 dalla squadra della società A.S.D. Hatria Faras Team, accedendo anche all’interno del recinto di gioco, nonostante gli fosse precluso l’accesso per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 69/AA del 5.8.2025, la sanzione della squalifica di 3 mesi che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;

d) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso svolto attività nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. Hatria Faras Team, consistente nell’invio in data 25.11.2025 e in data 17.12.2025 di due email ufficiali di trasmissione di referti e distinte gara alla Delegazione Provinciale di Teramo della L.N.D., nonostante tali attività gli fossero precluse per essergli stata in precedenza applicata, con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 69/AA del 5.8.2025, la sanzione della inibizione per 4 mesi e 15 giorni che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;

e) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, sebbene ritualmente convocato, omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura Federale per le date dei 4.12.2025 e 17.12.2025, senza addure alcun idoneo motivo ostativo;

la società A.S.D. Hatria Faras Team per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Francesco Marotta e Luigi D’Eusebio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 27 ottobre 2025, successivamente integrata in data 6 novembre 2025, inoltrata alla procura Federale dal sig. Palmiro Ivan Papa, corredata da materiale fotografico estratto dalla pagina Facebook della società A.S.D. Hatria Faras Team, dal C.U. n. 69/AA del 05.08.2025, da interrogazioni AS400 relative al sig. Francesco Marotta ed alla società Hatria Faras Team. La copiosa documentazione fotografica, pubblicata sul canale social della società, raffigurava il sig. Francesco Marotta sul terreno di giuoco insieme ai calciatori delle categorie Piccoli Amici e Pulcini e dimostrava che, a partire dal mese di settembre 2025, il Marotta aveva costantemente svolto l’attività di istruttore di scuola calcio presso la società A.S.D. Hatria Faras Team, dirigendo con continuità gli allenamenti settimanali e prendendo parte alla gara A.S.D. Hatria Faras Team – Notaresco del campionato pulcini disputata il 26.10.2025 ed alla gara Valfino - A.S.D. Hatria Faras Team del 2.11.2025, nonostante lo stesso, in possesso di Licenza D, fosse sprovvisto della prescritta abilitazione federale per svolgere detta attività e nonostante in tale periodo si trovasse in stato di squalifica (della durata di mesi tre) a seguito di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 69/AA del 5.8.2025.

Lo stesso Marotta, in sede di audizione, il 17.12.2025, in risposta alla domanda “ Tra la documentazione acquisita, emerge che lei, munito di regolare licenza D, ha prestato e presta nella corrente stagione sportiva attività di allenatore all’interno della società A.S.D. Hatria Faras Team”, ammetteva la circostanza: “collaboro con la predetta società in qualità di coordinatore tecnico e allenatore. Intendo precisare che mi occupo dell’intera organizzazione calcistica della società, calcio a 5, under 17, under 19, sino ai Piccoli Amici e Pulcini. Se dovesse mancare un allenatore di queste squadre, io sono pronto a sostituirli temporaneamente”.

Veniva confermato anche attraverso la documentazione acquisita presso il Settore Tecnico della FIGC dalla Procura Federale, che il Marotta, titolare di Licenza D, era sprovvisto della prescritta abilitazione per allenare le categorie Piccoli Amici e Pulcini e che il tesseramento per la società A.S.D. Hatria Faras Team era intervenuto  far data dal 19.11.2025, seppur lo stesso avesse svolto attività in favore della stessa società sin dall’inizio della corrente stagione sportiva 2025-2026.

Inoltre, i riscontri documentali acquisiti in fase di indagini confermavano che il Marotta, nonostante gli fosse preclusa qualsiasi attività per essergli stata applicata con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 69/AA del 5.8.2025 la sanzione della squalifica di mesi tre, aveva preso parte alle gare delle squadre Piccoli Amici e Pulcini della società A.S.D. Hatria Faras Team disputate nelle date 26.10.2025 e 2.11.2025, accedendo anche all’interno del recinto di gioco, e che, successivamente, era intervenuto sul campo nel corso delle gare disputate da tali squadre in data 25.11.2025 e 14.12.2025 in assenza della prescritta abilitazione (nelle distinte di gara in atti il nominativo Francesco Marotta è indicato quale allenatore della A.S.D. Hatria Faras Team).

Durante le medesime indagini la Procura Federale aveva, altresì, acquisito riscontri e verificato che il presidente della società A.S.D. Hatria Faras Team, sig. Luigi D’Eusebio, durante il periodo in cui stava scontando la sanzione dell’inibizione per mesi 4 e giorni 15 comminatagli con il richiamato C.U. n. 69/AA del 5.8.2025, aveva svolto attività nell’ambito e nell’interesse della società, consistente nell’invio in data 25.11.2025 e in data 17.12.2025 di due email ufficiali per la trasmissione di referti e distinte gara alla Delegazione Provinciale di Teramo della L.N.D. e questo nonostante tali attività gli fossero precluse in virtù dello stato di inibizione in cui si trovava. Inoltre, il D’Eusebio, ritualmente convocato con pec del 2.12.2025 e del 3.12.2025, non si presentava alle audizioni fissate dalla Procura Federale per le date dei 4.12.2025 e 17.12.2025, senza addure alcun idoneo motivo ostativo. Chiusa l’attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 02.02.2026 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini ai sig.ri Marotta Francesco e D’Eusebio Luigi nonché alla società A.S.D. Hatria Faras Team.

In data 18.03.2026 la Procura Federale notificava il deferimento in oggetto ai sig.ri Marotta Francesco e D’Eusebio Luigi nonché alla società A.S.D. Hatria Faras Team.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza non sono state compiute attività difensive dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 16.04.2026, svoltasi in videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2023, risultava presente in collegamento da remoto l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale; nessuno per le parti deferite.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Francesco Marotta, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- al sig. Luigi d’Eusebio, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società A.S.D. Hatria Faras Team, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

La decisione

L’istruttoria ha permesso di accertare documentalmente la violazione, da parte di Marotta Francesco, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 23, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal punto 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 18.11.2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di coordinatore tecnico ed allenatore delle squadre Calcio a 5, Under 17, Under 19, Piccoli Amici e Pulcini della società A.S.D. Hatria Faras Team, anche in occasione delle sedute di allenamento, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 19.11.2025, e seppur sprovvisto della prescritta abilitazione relativamente alle categorie Piccoli Amici e Pulcini.

In particolare, l’art. 23 delle NOIF, rubricato “I tecnici” al comma 2 prevede che “2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali” mentre l’art. 38 comma 1 NOIF rubricato “Il tesseramento dei tecnici” prevede che “1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”; quanto al Regolamento del Settore Tecnico federale, l’art. 23 comma 1 prevede che “1. Gli Allenatori Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Nazionali”, “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali”di società app rtenentialla Lega Nazionale Dilettanti. Iltesseramento Licenza D è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi”, l’art. 37 commi 1 e 2 “Norme di comportamento 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.  2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”, l’art. 39 let. G) “Obblighi e deroghe 1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: ... G) Attività di Base  Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;  Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;  Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C.  Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all’art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF;  Ge) Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;  Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio dell’attività ufficiale;  Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra”; quanto al punto 1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. prevede che “c) Conduzione tecnica delle squadre (Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.  A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico. Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF. Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell’ambito dell’attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società; Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio dell’attività ufficiale”.

Tali disposizioni risultano pacificamente violate dal Marotta, il quale, sin dall’inizio della stagione sportiva 2025/2026 e, quindi, sin dal settembre 2025, ha svolto i compiti di coordinatore tecnico ed allenatore per tutte le squadre della società A.S.D. Hatria Faras Team e quindi anche per quelle Piccoli Amici e Pulcini, senza essere all’uopo abilitato e, sino al 19.11.2025, senza neanche essere tesserato per la società; tanto risulta confermato dalla documentazione federale in atti, dal materiale fotografico pubblicato dalla società sulla propria pagina Facebook e, inoltre, dallo stesso deferito in sede di audizione. Il Marotta, infatti, in numerose occasioni ha disimpegnato i compiti di coordinatore tecnico ed allenatore in occasione delle sedute di allenamento e delle gare citate nell’atto di deferimento, come comprovato dalle immagini pubblicate dalla stessa società sulla pagina ufficiale Facebook in data 26.10.2025 relative alla gara disputata con l’ASD FC Notaresco e in data 05.11.2025 riguardanti il raggruppamento “categoria primi calci” Girone Teramo, tenutosi il 02.11.2025 presso la struttura sportiva di Atri.  La giurisprudenza federale in materia ha peraltro evidenziato che “alla previsione dell’obbligo di ‘tesseramento di un tecnico qualificato’ per la categoria di base non può essere attribuita una valenza meramente e puramente formale, al punto da ritenere che sarebbe sufficiente la presenza nell’organigramma della società di un allenatore qualificato, indipendentemente poi da chi nei fatti svolge il ruolo ed i compiti di allenatore di ciascuna squadra della categoria stessa. In armonia con i fini educativi e formativi che improntano l’attività sportiva di base nel gioco del calcio e al fine di garantire i valori cardine della sicurezza e della salute dei giovanissimi atleti, in un contesto volto a promuoverne l’inclusione e la crescita sociale, è evidente infatti che la funzione di allenatore non può che essere concretamente affidata ad un tecnico debitamente qualificato. Questi dovrà pertanto … avere la personale responsabilità e il diretto controllo di ogni fase degli allenamenti, nonché della guida di ogni squadra in eventuali percorsi di approccio all’attività agonistica, proprio perché la tutela dei giovanissimi atleti presuppone che la loro corretta attività sportiva sia responsabilmente supervisionata in ogni sua fase da un soggetto in possesso dei titoli idonei” (Sez. I, decisione n. 88/CFA/20242025).

Nel caso in esame risulta, quindi, dalla esperita istruttoria versata in atti che il Marotta ha svolto in maniera stabile e continuativa attività come allenatore sebbene privo delle necessarie abilitazioni del Settore Tecnico, con il consenso della società, in tal modo violando l’ordinamento federale.

La comprovata partecipazione attiva del Marotta alle gare del 26.10.2025 e del 02.11.2025, nel mentre stava finendo di scontare la squalifica di mesi tre applicatagli con il C.U. n. 69/AA del 05.08.2025, ha determinato anche la violazione dell’art. 19, comma 3 CGS “3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e nonsoci di cui ll'art. 2,comma 2 nei cui confronti sianostati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”, nonché dell’art. 21 comma 9 CGS “9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.

Per quanto concerne, invece, la posizione del presidente della società A.S.D. Hatria Faras Team, D’Eusebio Luigi, lo stesso incorre nella violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito che il sig. Francesco Marotta, dall’inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino al 18.11.2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di coordinatore tecnico ed allenatore delle squadre Calcio a 5, Under 17, Under 19, Piccoli Amici e Pulcini della società A.S.D. Hatria Faras Team, anche in occasione delle sedute di allenamento e delle gare, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società, avvenuto soltanto in data 19.11.2025, e seppur sprovvisto della prescritta abilitazione relativamente alle categorie Piccoli Amici e Pulcini; per avere consentito e, comunque, non impedito al Marotta, all’inizio della stagione sportiva 2025-2026, di svolgere la predetta attività nonostante gli fosse preclusa in ragione della squalifica di tre mesi applicata con C.U. n. 69 /AA del 05.08.2025.

Il D’Eusebio è pacificamente incorso, inoltre, nella violazione dell’art. 19 comma 3 CGS per aver inviato nell’interesse della società, in data 25.11.2025 e in data 17.12.2025, due email ufficiali alla Delegazione Provinciale di Teramo della L.N.D. per la trasmissione di referti e distinte gara, nonostante tali attività gli fossero precluse per non aver ultimato di scontare la sanzione della inibizione di 4 mesi e 15 giorni comminata con il menzionato Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 69/AA del 5.8.2025.

Parimenti di pacifica acquisizione, la violazione dell’art. 22 comma 1 CGS da ultimo contestata al D’Eusebio, per essersi sottratto all’obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato in duplice circostanza per le date del 4 e del 17 dicembre 2025, senza addurre adeguato motivo ostativo.

Dei fatti ascritti al Presidente e legale rappresentante della società ed al tecnico, risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 6, co. 1 e 2, CGS anche la società di appartenenza e di riferimento.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni richieste per i deferiti dalla Procura Federale, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Francesco Marotta, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- al sig. Luigi D’Eusebio, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società ASD Hatria Faras Team, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                               Amedeo Citarella

 

Depositato in data 27 aprile 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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