F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 229/TFN – SD del 28 Aprile 2026 (motivazioni) – Gabriele Maffei, Angelo Vietri, ASD Victoria Solofra – 214/TFNSD
Decisione/0229/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0214/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Ignazio Castellucci – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 aprile 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25804/500pf25-26/GC/PN/fm del 1° aprile 2026 e depositato il 3 aprile 2026, nei confronti dei sigg.ri Gabriele Maffei, Angelo Vietri nonché della società ASD Victoria Solofra, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 25804/500pf25-26/GC/PN/fm del 1° aprile 2026 e depositato il 3 aprile 2026, nei confronti di:
1) Gabriele Maffei, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Victoria Solofra, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito e non impedito al fine di eludere la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva che i calciatori sigg.ri Massimo Abate, Oliveira Dos Santo Edimar Antonio e Yepes Balsalobre Alejandro tesserati per la stagione sportiva 2025-2026 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5, ed in costanza di una squalifica resi-duale, si trasferissero per pochi giorni con la società A.S.D. Victoria Solofra militante nel Campionato di Calcio di Serie C1 Calcio a 5 al solo fine di poter scontare la squalifica gravante sui predetti calciatori, così determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Sandro Abate Five Soccer in danno di altre società partecipanti al campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque. Nello specifico in data 23.9.2025 il calciatore sig. Massimo Abate tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 – si trasferiva alla società A.S.D. Victoria Solofra per poi essere nuovamente tesserato in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer Nello specifico Il calciatore sig. Antonio Edimar Oliveira Dos Santo - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026- in data 23.9.2025 si tesserava con la società A.S.D. Victoria Solofra per poi tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer. Il calciatore sig. Alejandro Yepes Balsalobre - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 - in data 18.9.2025 si tesserava con la società A.S.D. Victoria Solofra per poi tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer.
2) Angelo Vietri, all’epoca dei fatti direttore generale della società A.S.D. Victoria Solofra, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito al fine di eludere la normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni come prevista dall’art. 21, commi 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva che i calciatori sigg.ri Massimo Abate, Oliveira Dos Santo Edimar Antonio e Yepes Balsalobre Alejandro tesserati per la stagione sportiva 2025-2026, ed in costanza di una squalifica residuale, con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer militante nel Campionato di Serie A Calcio a 5, si trasferissero per pochi giorni con la società A.S.D. Victoria Solofra militante nel Campionato di Calcio di Serie C1 Calcio a 5, al solo fine di poter scontare la squalifica gravante sui predetti calciatori, così determinando un ingiusto vantaggio sportivo alla società A.S.D Sandro Abate Five Soccer in danno di altre società partecipanti al campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque. Nello specifico in data 23.9.2025 il calciatore sig. Massimo Abate - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 – si trasferiva alla società A.S.D. Victoria Solofra per poi essere nuovamente tesserato in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer. Il calciatore sig. Antonio Edimar Oliveira Dos Santo - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026in data 23.9.2025 si tesserava con la società A.S.D. Victoria Solofra per poi tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer. Il calciatore sig. Alejandro Yepes Balsalobre - tesserato con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer per la stagione sportiva 2025-2026 - in data 18.9.2025 si tesserava con la società A.S.D. Victoria Solofra per poi tesserarsi nuovamente in data 28.9.2025 con la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer.
3) A.S.D. Victoria Solofra, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Gabriele Maffei e Angelo Vietri, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Marino Iannacchero in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Gabriele Maffei, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- al sig. Angelo Vietri, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD Victoria Solofra, euro 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 28 aprile 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
